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Tassazione degli atti di trasferimento di immobili, come funziona possedendo già una quota
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Qual è la tassazione che si applica agli atti di trasferimento degli immobili nel caso in cui si possieda già una quota degli stessi? Il tema è stato approfondito dall'Agenzia delle Entrate. Ecco quanto chiarito in merito.

Con la riposta n. 410, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una contribuente aggiudicataria dell'intera proprietà di un immobile staggito, di cui era già comproprietaria per la quota di un mezzo indiviso. Nel chiarire quali sono le modalità di trasferimento dell'immobile oggetto di vendita e qual è la relativa tassazione, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto stabilito dal Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e dalla Risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010. Ha poi sottolineato quanto disposto con la circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, par. 2.3, in merito alla possibilità di acquistare pro-quota diritti reali sullo stesso immobile.

Nello specifico, è stato precisato: "Nel caso di acquisto reiterato di quote dello stesso immobile, l'agevolazione tributaria si applica purché ricorrano gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. Dal disposto del comma 1, lettera c), della nota II-bis del Testo Unico Registro, secondo cui ai fini dell'agevolazione è necessario che non si abbia la titolarità 'neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni...', si desume infatti che per fruire dell'agevolazione 'prima casa' non è di impedimento la circostanza che il contribuente sia già titolare di una quota di proprietà dello stesso immobile oggetto di agevolazione".

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per quanto riguarda il caso in esame "la tassazione riguarderà un decreto di aggiudicazione con il quale la parte acquisirà la piena proprietà di un immobile del quale, attualmente, ha già la proprietà del 50%". E' stata dunque condivisa la soluzione interpretativa formulata dall'istante, quindi "la tassazione dell'atto in esame della sola quota del 50% dell'immobile con la possibilità, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione, di fruire della c.d. agevolazione 'prima casa' per l'acquisto della quota dell'immobile che verrà trasferito tramite il decreto di aggiudicazione".

Secondo quanto spiegato, infatti, "la contestuale trascrizione a favore e contro relativa alla quota del 50%, già di proprietà dell'Istante integrerebbe il requisito previsto dall'articolo 1 della Tariffa allegata al TUR, nota II bis comma 4 bis secondo cui 'L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4'". 

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