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Come si calcolano le imposte ipotecarie e catastali
GTRES

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente specificato che le imposte ipotecarie e catastali dipendono dalla categoria catastale dell’immobile. La distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere fatta in riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

Come è noto, il sistema di tassazione indiretta nei trasferimenti di fabbricati è legato a doppia mandata alla categoria catastale dell’immobile ceduto e non all’utilizzo di fatto del bene stesso. Pertanto, per la tassazione degli atti di trasferimento immobiliari è fondamentale la corretta distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali.

Sono considerati fabbricati abitativi tutti gli immobili appartenenti alle categorie catastali da “A/1” ad “A/11”, con esclusione della categoria “A/10”, che si riferisce agli uffici, a prescindere dall’effettiva destinazione del bene. Mentre i fabbricati strumentali sono quelli della categoria catastale “A/10” e dei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, ed “E”.

Per applicare le imposte indirette, la distinzione tra immobili abitativi e immobili strumentali rileva se la parte che cede il bene sia una persona fisica, questa distinzione incide soprattutto per determinare se l’agevolazione può essere riferita alla “prima casa”. Inoltre, la determinazione della base imponibile secondo il conveniente criterio del “prezzo valore” sono possibili soltanto in relazione ai trasferimenti di fabbricati abitativi e relative pertinenze.

Mentre se la parte venditrice è un soggetto passivo Iva, la distinzione incide sul regime di imponibilità o di esenzione dell’operazione ai fini Iva. Anche in questo caso l’agevolazione “prima casa” può essere chiesta soltanto per i trasferimenti di abitazioni e relative pertinenze, mentre il criterio del “prezzo valore” è applicabile in relazione ai soli trasferimenti di abitazioni in regime di esenzione da Iva.

Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, nel caso in cui il trasferimento dell’immobile rientri nel campo di applicazione dell’Iva, per gli immobili abitativi si stabilisce in misura fissa la somma di 200 euro se l’operazione è imponibile Iva e 50 euro se l’operazione è esente Iva. Per gli immobili strumentali, sia se l’operazione è imponibile Iva e sia se l’operazione è esente Iva, è dovuto il 3% per l’imposta ipotecaria, 1% per l’

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