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Al via da mercoledì 15 ottobre la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito dell'ecobonus 110 o in alternativa dello sconto in fattura. Per esercitare una delle due opzioni bisognerà utilizzare il modello aggiornato disponibile da ieri sul sito del Fisco

La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”. Per i lavori eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo 2021

L’alternativa alla fruizione diretta del credito d’imposta non vale soltanto per il Superbonus del 110% ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, se sostenute negli anni 2020 e 2021, ovvero

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  • efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; 
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;  e)  installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; 
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119”.
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