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La pensione di reversibilità spetta ai parenti superstiti in caso di decesso del pensionato. Tuttavia, intervengono anche limitazioni legate al reddito. Vediamo in quali casi scatta il taglio della somma percepita dai beneficiari.

Nel caso in cui chi fa richiesta della pensione di reversibilità percepisca un reddito da lavoro, infatti, non potrebbe ricevere l’assegno nella sua totalità. Per questo non mancano i casi in cui i beneficiari superstiti lascino il lavoro o ricorrano a un part time per non subire tagli alla pensione di reversibilità. Tuttavia, non si tratta dell’unica fonte di reddito che può far scattare i tagli.

Anche se i redditi cumulabili ai fini della pensione di reversibilità non sono esplicitati dalla legge, l’Inps ha tuttavia chiarito che rilevano tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Restano esclusi invece:

  • Tfr, trattamenti assimilati e relative anticipazioni;
  • reddito della casa di abitazione;
  • arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • importo della pensione ai superstiti;
  • pensione e assegno sociale;
  • rendite Inail;
  • assegni di accompagnamento;
  • pensioni privilegiate;
  • pensioni e assegni per invalidi, non vedenti e non udenti non parlanti.

Il taglio della pensione di reversibilità, nel caso in cui il beneficiario superstite abbia altre fonti di reddito, subisce dei dagli in base a quanto dichiarato. Le decurtazioni seguono queste percentuali:

  • 25% se il reddito supera 3 volte il trattamento minimo annuale di pensione (20.087,73 euro);
  • 40% se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo (26.783,64 euro);
  • 50% se supera di 5 volte l’importo del trattamento minimo (33.479,55 euro).

In ogni caso, però, la pensione di reversibilità non viene riconosciuta nella sua totalità ai familiari superstiti, ma ripartita secondo alcune percentuali:

  • 60%, solo coniuge;
  • 70%, solo un figlio;
  • 80% coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Mentre, nel caso i beneficiari siano molteplici, la percentuale cambia seguendo questo schema:

  • un figlio: 70%;
  • due figli: 80%;
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15%;
  • due genitori: 30%;
  • un fratello o sorella: 15%;
  • due fratelli o sorelle: 30%;
  • tre fratelli o sorelle: 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: 75%;
  • sei fratelli o sorelle: 90%;
  • sette fratelli o sorelle: 100%.
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