
Se un immobile è utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola e possiede l'annotazione di ruralità, è da considerarsi fabbricato rurale strumentale ed è quindi non soggetto a Tasi. Ecco cosa ha stabilito la Ctp di Bari anche in merito alle categorie abitative.
L’esenzione Tasi per gli immobili con annotazione di ruralità, secondo la Ctp di Bari, vale anche in caso l’immobile sia accatastato in una categoria abitativa. La sentenza 25/8/2022 riguardava infatti un immobile accatastato come A/4 ma utilizzato solo per attività agrcole e, di fatto, per uso rurale strumentale ex articolo 2135 del Codice Civile.
Il proprietario aveva richiesto il cambio di categoria catastale in modo opportuno, autocertificando i requisiti necessari, che devono valere, per l’immobile, dal quinto anno precedente la richiesta. Dal luglio 2021 tuttavia per il riconoscimento del cambio di categoria andava apposta una specifica annotazione di ruralità; cosa che l’agenzia del Territorio non aveva modificato la categoria, pur apponendo la “dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità”. In questo modo il Comune non poteva esentare l’immobile, tuttora accatastato come A/4, dalla Tasi. Accolto il ricorso, l’esenzione è stata invece applicata.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account