Commenti: 0
sismabonus
GTRES

Il decreto Aiuti quater appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede una sostanziale proroga dei cosiddetti sismabonus ed eco bonus, introdotti con l'articolo 119 del decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34. Qualcosa però cambierà in termini di scadenze e quote. Vediamo cosa cambia nel 2023 per sismabonus ed eco bonus nel decreto Aiuti quater.

Sismabonus prorogato al 2024

Il Sismabonus resterà valido fino al 31 dicembre 2024, ma cambia il limite di spesa. La detrazione sarà infatti compresa tra il 50 e l’85 per cento, ma con tetto massimo a 96 mila euro. La detrazione massima sarà possibile nel caso in cui ci sia un miglioramento di due classi di rischio per villette o condomini.

Sismabonus acquisti, scadenza a fine 2022

Scade invece il cosiddetto Sismabonus acquisti. Nel caso di acquisto di immobile acquistato da impresa, demolito e poi ricostruito, fino ad ora era presente l’agevolazione al 110 per cento, che resterà valida però solo per i rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2022 e a date condizioni: sarà ad esempio necessario aver stipulato il preliminare di vendita entro il 30 giugno 2022 e aver versato degli acconti con sconto in fattura. Dal 1 gennaio 2023 la detrazione scenderà al 75-85 per cento.

Ecobonus fino al 2024

L’Ecobonus, con cui il Sismabonus si intreccia necessariamente, resta anch’esso confermato fino al 2024 con una detrazione del 50-65 per cento per l’installazione di impianti che migliorano la resa energetica degli edifici. La minore detrazione spetta per il semplice acquisto e installazione di caldaie a biomassa o a condensazione e per l’installazione di nuovi infissi e schermature solari. La  maggiore detrazione è destinata a interventi più incisivi come l’installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore, coibentazione, automazione. Anche in questo caso, come per il superbonus, resta la detrazione da dividere in dieci quote annuali.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account