Ancora pochi giorni per mettersi in regola in caso di dichiarazione Imu tardiva del 2025. È infatti possibile rimediare alla mancata presentazione del 30 giugno avvalendosi del ravvedimento operoso entro lunedì 29 settembre (il 28 cade di domenica), ossia a 90 giorni dal termine ordinario, non oltre. A stabilirlo la nuova formulazione dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 in seguito alle modifiche apportate dal decreto Sanzioni (Dl 87/2024), secondo le quali per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 è possibile beneficiare della riduzione della sanzione solo se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni (comma 2-ter).
Dichiarazione Imu 30 giugno 2025
La dichiarazione Imu è cosa diversa dal versamento dell’imposta. La dichiarazione Imu, infatti, riguarda solo chi possiede degli immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta.
Deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Dichiarazione Imu tardiva oltre i 90 giorni
Chi non avesse presentato la dichiarazione Imu tardiva entro il 30 giugno 2025 ha tempo adesso fino a lunedì 29 settembre. Entro tale data, infatti, può sanare l’inadempimento dichiarativo avvalendosi del ravvedimento operoso.
Ma attenzione: non può andare oltre i 90 giorni dalla data del 30 giugno 2025. Questo perché, secondo quanto stabilito, dalle modifiche apportate dal Dl 87/2024 all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si può beneficiare della riduzione della sanzione solo se l’inadempimento dichiarativo viene sanato con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Per poter beneficiare del ravvedimento operoso è necessario presentare la dichiarazione tardiva utilizzando il modello ufficiale disponibile sul sito del Comune o dell’Agenzia delle Entrate; versare la sanzione ridotta tramite modello F24 con il codice tributo corrispondente; conservare la ricevuta dell’invio telematico e la quietanza di pagamento.
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