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Era una promessa che, in un modo o nell'altro, ci si trascinava da anni quella della “portabilità” del conto corrente bancario. In molti casi, soprattutto se si faceva uso di istituti di credito on line, la gratuità della chiusura di un vecchio rapporto era già un dato di fatto, ma non era “istituzionalizzata”

Il decreto legge numero 3 del 2015 dovrebbe davvero aver rimosso gli ultimi ostacoli. Ci si è arrivati per gradi: nel febbraio 2007 è stata stabilita la gratuità del trasferimento di rid (la domiciliazione delle bollette e dei pagamenti periodici), a maggio 2008 la trasferibilità di dati del mutuo, a luglio 2009 la trasferibilità degli altri addebiti pre-autorizzati relativi a rate di mutui e prestiti, a dicembre 2009 la trasferibilità degli strumenti finanziari

Infine, la legge di stabilità 2014 aveva stabilito in 14 giorni il limite massimo per il trasferimento di servizi di pagamento e che “con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento, i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione”

Nel frattempo è intervenuta, lo scorso aprile, un'ulteriore direttiva europea, che adesso il governo ha recepito. Ovviamente, perché sia definitivamente legge, bisognerà attendere la conversione da parte del parlamento, ma nel frattempo è già in vigore dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale

Il suo principale effetto è la portabilità in tempi certi per tutti i conti. La gratuità era già prevista dal 2007, ma non c'era fino a oggi alcun termine di legge per completare il trasferimento, né una procedura uniforme e trasparente. Da ciò derivava incertezza, comportamenti non sempre “specchiati” da parte degli istituti “abbandonati”, che magari dimenticavano di far apporre una firma all'ormai ex cliente, bloccando di fatto domiciliazioni di bollette o altre operazioni

Non sono bastati richiami dell'antitrust, né i protocolli di “pattichiari”, consorzio il cui scopo è migliorare il rapporto banca-cliente. Con l'entrata in vigore del decreto, invece, basterà una sola firma per chiudere tutti i rapporti esistenti con un istituto, senza alcun costo, che siano compresi strumenti finanziari, ordini di pagamento e qualsiasi altro servizio

Portabilità del conto corrente
Per ottenere il trasferimento da un istituto all'altro, quindi, è sufficiente compilare la richiesta agli sportelli della banca nella quale ci si vuol trasferire, utilizzando un modello unico di autorizzazione, che ricomprenda tutti i servizi di cui si gode.  Nello stesso va indicata la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul nuovo conto. La legge dice che non può essere inferiore a sei giorni lavorativi a decorrere dall'arrivo della documentazione trasmessa, entro due giorni, dalla vecchia banca, ha cinque giorni di tempo per consegnare tutta la documentazione necessaria. La data di chiusura va obbligatoriamente rispettata

Conti correnti zero spese
La banca che il cliente lascia deve annullare gli ordini permanenti a partire dalla data indicata nella richiesta di trasferimento e trasferire l'eventuale saldo positivo, detratto ovviamente il pagamento di eventuali bolli e spese di tenuta del conto se previste dal contratto, e chiudere il conto alla stesa data indicata dal correntista. Unica eccezione sono eventuali operazioni in sospeso che non possono essere regolate entro la data prevista per la chiusura. In quel caso l'istituto deve avvertire immediatamente l'ormai ex cliente

Il decreto fissa anche delle sanzioni, per quegli istituti che in un modo o nell'altro dovessero disattendere le nuove regole. In tal caso saranno obbligati a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento

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