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Regime dei minimi: cosa cambia nel 2015 con le novità introdotte dalla legge di stabilità
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Enzo non ha mai amato i numeri e non ci si raccapezza troppo. Tutto quello che riesce a contare sono gli scatti. Ha inaugurato l'attività in proprio come fotografo nel 2013 ed è al secondo anno con il regime dei minimi. Sta ancora cercando di capire cosa gli conviene fare allo scattare del primo gennaio 2015. Nella sua stessa situazione si ritrovano in tanti. Tra chi ha già una partita iva e chi sta valutando se aprirne una

Le novità introdotte dalla legge di stabilità sono tante e, se dovessero uscire immutate dai passaggi parlamentari, fondamentalmente penalizzanti rispetto al regime attualmente in vigore, soprattutto se l'attività svolta è di tipo libero professionale. Già, perché il sostituto del cosiddetto “forfettino”, che già era cambiato appena tre esercizi fa, all'inizio del 2012 (con decreto legge, poi convertito, del luglio 2011)

Proprio per questo, in favore di chi ha deciso in base a quelle che stanno per diventare le vecchie regole di aderire al regime dei minimi, è prevista una sorta di “clausola di salvaguardia”, che consente di optare per la versione precedente. Interpretazioni differenti vengono date, nella lettura dei commi dal 33 al 35 dell'articolo 9 della legge di stabilità, sul fatto che questa sia una possibilità data a tutti o solo a chi sia ancora sotto la soglia dei 35 anni o abbia avviato l'attività provenendo da una procedura di mobilità

Ma vediamo quali sono le novità alle quali si va incontro. Innanzitutto la differenza d'aliquota: dal 5 si passerà al 15 per cento. Cambiano, variando da settore a settore, le soglie entro le quali bisogna stare per poter aderire al regime dei minimi. Nella versione in vigore era di 30mila per tutti. L'imposta sostitutiva di irpef, irap e iva non si pagherà più, poi, sulla differenza tra ricavi e spese detraibili, ma su un coefficiente del lordo. Anch'esso varia in base al comparto. In dettaglio

  • Professionisti: ricavi 15mila euro, coefficiente 78%
  • Artigiani e imprese (non alimentari): ricavi 20mila euro, coefficiente 67%
  • Commercianti (ingrosso e dettaglio): ricavi 40mila euro, coefficiente 40%
  • Ambulanti di alimentari e bevande: ricavi 30mila euro, coefficiente 40%
  • Ambulanti di altre tipologie di prodotti: ricavi 20mila euro, coefficiente 54%
  • Alberghi e ristoranti: ricavi 40mila euro, coefficiente 40%

Si presume, insomma, che un professionista abbia talmente pochi costi da mettersi effettivamente in tasca quasi quattro quinti di quello che ricava dalla sua attività, mentre ai commercianti, a spese sottratte, rimarrebbe meno della metà. Un'ipotesi che non tiene conto di quanto sia variegato il mondo della libera professione. “Al ministero hanno una vaga idea di quanto costino le mie attrezzature?” dice enzo “senza contare spostamenti e altro”

Quel che è certo, è che non c'è una regola buona per tutti. Prendiamo la contabilità 2013 di un libero professionista (ovviamente anonimo, perché c'è sempre grande riservatezza su quel che si guadagna). L'anno scorso ha fatturato 12.900 euro, le sue spese sono ammontate a 2.635 euro. Ha pagato, dunque, il 5% su 10.534 euro, vale a dire 527 euro. Col nuovo regime pagherebbe il 15% di 10.062 (il 78% di 12.900). Ovvero 1.509. Una bella differenza. Non attenuata a sufficienza nemmeno dall'abbattimento di un terzo del reddito, nel caso ci si trovasse nei primi tre anni di attività

Un ambulante che realizzasse i medesimi incassi (e che, va detto, sicuramente in più deve pagare merci o materie prime e, probabilmente, parecchio in più di trasporto) dovrebbe al fisco 774 euro. Per farsi i propri conti, però, è opportuno attendere ancora un po' di giorni. Non si sa mai che dalle camere il regime dei minimi esca ancora una volta cambiato. Chi vuole aprire una nuova partita iva è bene lo faccia, comunque, entro fine anno, se vuole avere la possibilità di optare tra i due regimi

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