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Con la circolare n. 152 l’Inps ha spiegato in che modo poter usufruire del congedo parentale in modalità oraria. L’istituto di previdenza ha aperto la procedura on line per consentire al genitore lavoratore dipendente di inviare l’apposita domanda.

Come presentare la domanda di congedo parentale a ore

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);

- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;

- il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:

- la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare.

- la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).

Modalità di presentazione della domanda telematica

L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

- web: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’Inps; in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite Pin, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;

- contact center integrato: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;

- patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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