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La pensione anticipata è ormai realtà, ma gli statali che aderiranno agli strumenti di flessibilità in uscita previsti dalla legge di Bilancio dovranno prestare attenzione ai termini di erogazione dei trattamenti di buonuscita. Vediamo perché e cosa succede.

Come sottolineato da Pensioni oggi, secondo quanto previsto dall’articolo 1, co. 184, 192, 196 e 201 della legge 232/2016, ove il dipendente pubblico risolva in anticipo il rapporto di lavoro per accedere all’Ape social dal 63° anno di età o all’uscita con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica, alla rendita integrativa temporanea anticipata o al cumulo dei periodi assicurativi i termini di pagamento delle indennità di fine servizio dovranno essere corrisposti secondo le regole individuate dalla legge Fornero come se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto.

Pensione anticipata statali, Ape social

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi o per accedere all’Ape social dai 63 anni i commi 196 e 184 dell’articolo 1 della legge 232/2016 prevedono che i termini di pagamento della buonuscita inizieranno a decorrere a partire dal compimento dell’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia (cioè dai 66 anni e 7 mesi) di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

In attesa delle prossime istruzioni Inps, questo vuol dire che i lavoratori in questione percepiranno la prima rata del TFS almeno 12 mesi dopo il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, ovvero non prima del perfezionamento dei 67 anni e 7 mesi a seconda del termine di pagamento che dovrà applicarsi al caso specifico.

Pensione anticipata statali, quota 41

Nel caso dei lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro in quanto destinatari dell’uscita a 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica o che ricorrono alla rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), i commi 192 e 201 del suddetto articolo 1 della legge 232/2016 prevedono che le indennità siano corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

In questo caso, il termine di pagamento delle indennità risulterà pertanto fissato tra i 12 e i 24 mesi dalla data teorica in cui il lavoratore avrebbe raggiunto il pensionamento con le regole Fornero; in particolare a seconda, rispettivamente, se il medesimo avesse raggiunto prima il requisito per la pensione di vecchiaia o quello per la pensione anticipata. Ad esempio, un lavoratore con 62 anni e 41 anni di contributi potrà vedere l’erogazione della prima rata del trattamento di fine servizio dopo 3 anni e 10 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro invece che dopo 24 mesi.

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