La Naspi, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, è stata introdotta dal Jobs Act in sostituzione degli altri sussidi di disoccupazione e spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
Gli interessati sono gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
La Naspi non si applica, invece, ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa, ai lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.
Per avere diritto alla Naspi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario (cessazione del rapporto di lavoro nella forma delle dimissioni per giusta causa o licenziamento);
- almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti. Nel messaggio 710 del 15.2.2018 l’Inps ha ulteriormente specificato che si conteggiano anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria sia in costanza di rapporto di lavoro, sia nell’ipotesi in cui l’astensione inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro; i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane - considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna - equivale a trenta giornate di lavoro.
Il requisito si intende soddisfatto quando, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre – e versati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti - è pari o superiore a cinque.
Per le altre categorie di lavoratori in relazione alle quali non è possibile risalire al dato delle giornate lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), il requisito è soddisfatto se sono presenti cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione.
Per i lavoratori agricoli, qualora il dato delle giornate lavorate non risulti dagli archivi telematici o non risultino ancora aggiornati e tuttavia risultino decisivi ai fini della verifica della sussistenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi, si fa ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.
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