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Con la circolare n 109/2018, l’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito all’indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La circolare fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.

Indennità di maternità o paternità

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti) la tutela della maternità cosiddetta obbligatoria non è più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa. La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.     

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.    

Alla luce della riforma non risulta più necessario, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità, produrre le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa di cui al paragrafo 1 della circolare n. 137/2007. Conseguentemente, il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità non preclude l’erogazione dell’indennità stessa.

Congedo parentale

Per quanto riguarda il congedo parentale, la circolare sottolinea il diritto al trattamento economico per un periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a sei mesi fruibile entro i primi tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale

I mesi di congedo parentale fruibili dai lavoratori interessati dalla disposizione aumentano da tre a sei mesi. E’ stato altresì ampliato da uno a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, secondo le regole di conteggio dei giorni, festivi e feriali, applicate ai lavoratori dipendenti. I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

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