Commenti: 0
Cosa sapere per l'assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza
I dettagli sull'assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza GTRES

Con la circolare n. 104 l’Inps ha fornito indicazioni in merito all’incentivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza 2019.

Secondo quanto spiegato, l’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL (art. 8, comma 1, del D.L. n. 4/2019).

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.

Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro:

  • datori di lavoro imprenditori;
  • datori di lavoro non imprenditori.
  • Hanno diritto al riconoscimento del beneficio:
  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono invece esclusi dal beneficio:

  • le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La circolare n. 104 dell’Inps ha poi chiarito che l’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità