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Anatocismo, cosa cambia con il decreto salva banche

Il decreto salva banche approvato in via definitiva dal Senato ha introdotto una nuova regolamentazione dell'anatocismo. Ecco cosa cambierà, nel bene e nel male, per i consumatori secondo l'ufficio studi economico giuridici di Altroconsumo.

L’iter legislativo che ha portato all’attuale formulazione dell’articolo 120 del TUB fa legittimamente pensare che il legislatore volesse eliminare completamente la possibilità di anatocismo. E questo in maniera ampia, includendo anche le spese applicate sul “rosso” e gli interessi moratori nel novero delle voci che non possono essere colpite da anatocismo. Ed estendendo il divieto anche alle cosiddette carte revolving.

Il nuovo testo dell’articolo 120 che nella comma 2 diventa così

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: 

«a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».

Che cosa cambierà?

  • Purtroppo c’è ancora un riferimento ad un decreto del CICR che dovrà indicare la regolamentazione specifica dell’anatocismo. Ci auguriamo che arrivi al più presto. Ad esempio nella precedente versione dell’articolo del TUB operativa dal 1 gennaio 2014 la delibera CICR non è mai arrivata, alimentando così il contenzioso di questi anni sul tema.
  • E’ chiarito che il divieto di anatocismo riguarda solo gli interessi debitori e non quelli creditori.
  • Viene nuovamente reintrodotto (dopo il tira e molla del 2014) il calcolo del conteggio degli interessi debitori e creditori con la stessa periodicità che non potrà essere mai inferiore all’anno. Gli interessi saranno conteggiati al 31 dicembre di ogni anno o comunque alla fine del rapporto. Ciò significa che le eventuali spese legate al rosso di conto corrente (ad esempio le spese di istruttoria veloce) saranno conteggiate una sola volta nell’anno evitando la loro capitalizzazione.
  • Inoltre viene allargato il divieto anche alle carte di credito revolving, cosa importantissima visto i tassi debitori applicati da queste carte (in media 16,44%, fino ad un massimo del 24,44%). 

L’ultimo punto afferma inoltre che gli interessi debitori saranno addebitati sul conto dei clienti il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. E questo è un ulteriore vantaggio per i clienti.  

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