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Decreto banche, le novità per il mercato immobiliare
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Misure che “permetteranno di ridurre drasticamente i tempi per il recupero dei crediti”. Così il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha definito il contenuto del decreto legge 59/2016, pubblicato in gazzetta ufficiale il 3 maggio. L'obiettivo principale è, infatti, quello di accelerare la gestione delle sofferenze bancarie, che ostacolano l'erogazione di crediti, soprattutto nei confronti delle imprese. Dai pignoramenti "veloci" alla riduzione dei tempi delle aste, vediamo quali sono le novità che riguardano il mercato immobiliare

Inadempimento rate mutuo

Sono gli imprenditori i destinatari della novità più rilevante introdotta dal testo: la possibilità, da parte della banca, di entrare in possesso dell'immobile posto in garanzia di un finanziamento, in caso non vengano pagate tre rate (anche non consecutive) per un periodo superiore a sei mesi. Questo “metodo accelerato” non può valere, però, se il bene ipotecato è l'abitazione del debitore.

Nel caso in cui la rata non abbia scadenza mensile, l’inadempienza può scattare anche per il mancato rispetto di una singola scadenza, fermo restando il termine di sei mesi per rientrare dal mancato pagamento. Il pignoramento dell'immobile da parte dell'istituto di credito non sarà, comunque, automatico. E toccherà proprio a quest'ultimo definire le procedure. Un perito dovrà farne la valutazione.

La nuova norma potrà anche essere inserita nei contratti in essere, con una rinegoziazione degli stessi, fornendo un’ulteriore spinta anche per il recupero delle sofferenze legate ai finanziamenti esistenti,. Secondo Padoan, le normative approvate dal 2015 a oggi hanno già portato a un abbattimento di tre anni della media dei tempi di recupero dei crediti.

Pegno non possessorio

L'imprenditore potrà fornire anche un'altra forma di garanzia, quella mobiliare relativa a beni utilizzati nell'esercizio dell'impresa. Si tratterà di “pegno non possessorio”, il che vuol dire che il debitore può continuare a utilizzare il bene, non essendo costretto a consegnarlo al creditore, fino a che non dovesse esigerlo per mancata restituzione del finanziamento.

Registro procedure esecutive immobiliari

La creazione di un mercato dei “Non performing loans” (Npl), nelle intenzioni del governo, dovrà essere favorita dall'istituzione di un registro delle procedure di espropriazione immobiliare, di insolvenza e delle ristrutturazioni aziendali, sul modello della banca dati statunitense Pacer. Vi avranno accesso la Banca d’Italia, per la sua funzione di vigilanza, ma anche ai creditori e agli acquirenti dei crediti deteriorati. Sarà istituito analogo registro anche per i pegni non possessori.

Il decreto prevede, inoltre, al fine di dare tempi più rapidi stabilisce, alle procedure di espropriazione forzata, che uno stesso bene non possa essere messo all'asta per più di tre volte. Una novità rilevante vista la frequenza allo stato attuale, dei pignoramenti che sono seguiti da innumerevoli aste, che danneggiano sia il creditore, il quale fa fatica a recuperare quanto gli spetterebbe, che il debitore, destinato a rimanere moroso nonostante abbia perso l'immobile. 

La nuova disciplina stabilisce che se l’immobile pignorato non dovesse essere venduto entro il terzo tentativo, la procedura esecutiva verrà chiusa e il bene tornerà di proprietà del debitore. Il giudice può, tuttavia, disporre una quarta asta quanto il terzo tentativo di vendita sia stato disertato. Il prezzo base di vendita potrà essere inferiore al precedente, ma non oltre la metà.

La riforma prevede che gli interessati all’acquisto dell’immobile possano visionarlo entro 7 giorni dalla richiesta, avanzata attraverso il portale delle vendite pubbliche. Il creditore può partecipare all’asta, con la facoltà di indicare come effettivo acquirente un soggetto terzo, che non sia presente alla procedura.

Il capo II del dl è dedicato, invece, agli investitori delle banche in liquidazione, ovvero coloro che hanno acquistato obbligazioni della Cassa di Risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio di Chieti, tutte in liquidazione coatta amministrativa. Coloro che hanno perso i loro risparmi acquistando titoli di credito emessi da questi istituti potranno accedere al Fondo interbancario di tutela dei depositi per ottenere un indennizzo forfettario.

Altre novità introdotte dal decreto sono la velocizzazione delle procedure fallimentari attraverso l'uso delle tecnologie telematiche, l'acquisizione della Sga (società creata nel 1996 per il salvataggio del Banco di Napoli) da parte del Tesoro (era nel patrimonio di Intesa Sanpaolo), da utilizzare per acquisire e e gestire crediti e altre attività non immobiliari, una proroga per la durata del fondo di solidarietà per la gestione degli esuberi bancari.

 

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2 Commenti:

Sophia Carlot
12 Maggio 2016, 4:19

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