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Dopo la terza asta deserta l'immobile al debitore o "svenduto": la norma è retroattiva
autorizado

Un'altra importante novità del decreto banche entrato in vigore il quattro maggio riguarda il tetto massimo alle aste immobiliari. Dopo l'esecuzione, infatti, l'abitazione del debitore può essere offerta per un massimo di tre volte. Se anche il terzo tentativo dovesse andare a vuoto si aprono due strade: la casa torna al debitore o il giudice può decidere di "svenderlo" in una quarta procedura con un valore ridotto della metà. Una norma che si applica anche ai beni già pignorati.

Nata per semplificare le procedure di esecuzione immobiliare, la nuova norma prevede che l'immobile pignorato possa essere messo all'asta per un massimo di tre volte, ogni volta con un prezzo ribassato di circa un quarto. Nel caso in cui anche la terza asta dovesse andare deserta è facoltà del giudice quella di decidere se far tornare l'immobile al debitore - con buona pace del creditore - o indire una quarta procedura di aggiudicazione, dove l'abitazione viene in qualche modo "svenduta", perché il valore è ridotto della metà.

A questo punto nasce spontanea la domanda: che succederà agli immobili già pignorati?. La risposta è nello stesso decreto che stabilisce che la regola illustrata si applica anche agli esperimenti di vendita "svoli prima dell'entrata in vigore del presente decreto". Detto in poche parole la norma è retroattiva. Nella pratica, tutti gli immobili già pignorati, con procedure che si allargano magari da anni, verranno o restituiti al debitore o per loro si aprirà la strada di una sora di "liquidazione finale", con una quarta procedura  a discrezione del giudice.

E' inoltre importante sottolineare come per i nuovi pignoramenti, la procedura non potrà protrarsi per anni, ma dovrebbe concludersi in un massimo di sei mesi.

 

 

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