È stato rinnovato l'accordo tra le Associazioni dei Consumatori e l'Associazione bancari italiani per richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti. A renderlo noto è stata la stessa Adiconsum in un comunicato.
Grazie al rinnovo dell’accordo di Adiconsum e delle altre Associazioni Consumatori con l’Abi, è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo o di eventuali finanziamenti. Sarà possibile infatti sospendere la quota capitale o l’intero ammontare della rata.
Per i consumatori la possibilità di sospensione è inerente a:
- mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini);
- finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione.
In particolare:
- sarà prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere assunta la decisione circa la concessione della moratoria da parte della banca;
- il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito a seguito dell’applicazione della moratoria non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;
- la sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l’intera rata, può essere richiesta nei seguenti casi:
- casi di cessazione del rapporto di lavoro
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi
- riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019
Cosa fare per ottenere la sospensione
Per ottenere la moratoria sarà sufficiente una richiesta scritta, anche via mail, alla banca che ha erogato il prestito. Inoltre bisogna compilare il modulo (scarica qui). La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
morte o grave infortunio del debitore.
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