Al fine di semplificare le procedure burocratiche relative alle opere edilizie oggetto del Superbonus 110%, il Decreto Legge n.77/2021 ha introdotto la nuova CILAS, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per Superbonus. Il titolo abilitativo prevede un iter amministrativo in cui vengono coinvolti un ingegnere, un geometra, un architetto ed un tecnico specializzato.
CILAS: che cos’è?
Per comprendere a fondo le novità del Decreto Semplificazioni 2021 e capire quali sono le caratteristiche distintive della nuova CILAS, è necessario analizzare la natura giuridica del vecchio titolo abilitativo necessario per l’inizio di alcune opere edilizie: la CILA. Quest’ultima è una comunicazione necessaria da trasmettere al Comune affinché i privati possano ricevere l’autorizzazione ad eseguire alcuni interventi, quali costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.
Più nello specifico, attraverso la CILA, i privati possono intraprendere le operazioni edilizie relative ai soli interventi di manutenzione, conservazione e gestione funzionale, mentre rimangono esclusi dal permesso i lavori di natura strutturale degli immobili, relativi alla sicurezza degli stessi e che richiedono autorizzazioni specifiche come la SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La CILAS è la nuova Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus e interviene con il duplice obiettivo di semplificare la burocrazia e permettere di usufruire delle agevolazioni Superbonus 110%.
Le differenze tra CILAS e CILA tradizionale
Stando a quanto detto, esistono alcune differenze tra CILA standard e CILAS Superbonus. Rispetto al passato, l’approvazione della CILAS ha introdotto le seguenti novità:
- rispetto alla CILA, con CILAS Superbonus non è necessario documentare lo stato legittimo degli immobili, bensì gli estremi del titolo abilitativo per la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento;
- rispetto alla CILA, con la nuova Comunicazione non è più obbligatorio né ritenuto necessario allegare gli elaborati grafici;
- in sede di compilazione del modello CILAS, è necessario far rientrare i lavori nell’ambito delle agevolazioni edilizie previste, quali la riqualificazione energetica e il miglioramento dell’antisismicità dell’immobile;
- la CILAS ammette varianti in corso d’opera, a differenza della CILA tradizionale, da comunicare a fine lavori;
- la CILAS consente di elaborare una descrizione sintetica dell’opera da iniziare.
Rientrano negli interventi per cui è necessaria la nuova Comunicazione, i lavori di riqualificazione energetica relativi all’Ecobonus 110% e quelli relativi alle opere di riduzione del rischio sismico, nell’ambito del CILAS Sismabonus 110%. Il tecnico abilitato può inoltre presentare la CILAS in altre due circostanze, cioè nell’ambito di interventi già in corso di esecuzione e per taluni interventi connessi ad altre opere.
Sebbene vi siano elementi nuovi, ciò che rimane un punto fermo nell’ambito della CILAS 110 sono i controlli a campione effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di rilevare gli illeciti edilizi e le irregolarità. Qualora le PA vengano a conoscenza di violazioni alle norme vigenti nell’ambito dei lavori edilizi, esse sono tenute all’irrogazione delle sanzioni previste ed all’imposizione del decadimento del Superbonus 110%.
Gli elementi del modello CILAS unificato
La Gazzetta Ufficiale ha distinto le componenti fondamentali del modello CILAS in 4 parti, che possono essere riassunte come segue:
- nella prima parte sono riportate le indicazioni soggettive, vale a dire tutte le dichiarazioni relative ai soggetti coinvolti all’inizio e durante l’esecuzione delle opere edilizie;
- nella seconda parte vi sono tutte le dichiarazioni del progettista che ha preso in carico l’opera e le relative asseverazioni;
- nella terza parte è contenuto il riepilogo dei documenti in allegato alla CILAS;
- la quarta parte reca l’informativa sulla privacy sancita dall’Unione Europea.
Il professionista che provvede alla compilazione della CILAS 110 editabile è il tecnico abilitato che ha preso in carico l’intervento edilizio: è colui che crea il progetto e che predispone l’asseverazione contenente l’esposizione degli interventi trainanti o trainati relativi al Superbonus 110%.
Gli interventi esclusi dalla CILAS
La CILAS è un titolo abilitativo introdotto per consentire un più agevole accesso al Superbonus 110% e, pertanto, dev’essere utilizzata solo e soltanto nell’ambito delle opere collegate al bonus. La nuova CILAS Superbonus, dunque, esclude alcune tipologie di interventi edilizi.
In particolare, per la demolizione e la ricostruzione, la CILAS non dev’essere presentata, indipendentemente dal fatto che tali lavori comprendano un ampliamento della volumetria, la modifica della sagoma o della destinazione d’uso. Per la demolizione e la ricostruzione non si usa la CILAS: è necessario chiedere altri permessi, tra cui la SIA, Segnalazione di inizio attività.
Che cos'è una CILAS?
La CILAS, ovvero “Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus 110%” è un titolo abilitativo che consente di alleggerire le procedure burocratiche relative ai lavori di edilizia aventi ad oggetto le agevolazioni previste dal Superbonus 110%.
Cosa cambia tra CILA e CILAS?
Per effettuare alcuni lavori edilizi è necessario presentare la comunicazione di inizio lavori asseverati, ovvero la CILA. Quest’ultima è stata recentemente convertita nella CILAS, indispensabile per iniziare alcuni lavori edilizi nell’ambito del Superbonus 110%. Con la nuova Comunicazione non è necessario dichiarare lo stato dell’immobile ed è possibile aggiungere a fine lavori le eventuali varianti in corso d’opera.
Che lavori si possono fare con la Cilas?
I lavori che rientrano nel titolo abilitativo della CILAS devono riguardare gli interventi coperti dal Superbonus 110%, ovvero l’efficientamento energetico o i miglioramenti rispetto alle componenti antisismiche. Esclusi dalla CILAS sono le demolizioni e le ricostruzioni.
Quanto costa la CILAS?
Il costo della CILAS comprende il pagamento della trasmissione del titolo al Comune, che generalmente non supera i 200 euro, e la parcella del tecnico abilitato, che può richiedere dai 500 ai 1.500 euro, a seconda dei casi.
Chi fa la CILAS?
Ad occuparsi della compilazione della CILAS è il tecnico abilitato che ha preso in carico il progetto degli interventi sull’immobile.
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