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Novità del decreto rilancio sul credito d'imposta per botteghe e negozi
Le novità del decreto rilancio sul credito d'imposta per botteghe e negozi GTRES

Novità nel decreto rilancio per il bonus affitto. Vediamo cosa cambia sul fronte del credito d'imposta per botteghe e negozi.

Bonus affitti decreto rilancio

E' ancora attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rilancio, che sul fronte del "sostegno alle imprese e all'economia" prevede novità per quanto riguarda il bonus affitti.

Bonus affitto imprese

In particolare, "per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo".

Ma a chi spetta tale credito d'imposta? In base a quanto stabilito dal decreto rilancio, approvato dal Cdm del 13 maggio 2020, "il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni".

E come si può utilizzare il credito d'imposta? "Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari".

Bonus affitto decreto maggio

Il bonus affitto previsto dal decreto rilancio, ex decreto maggio, si applica adesso agli "immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo". Non si tratta più esclusivamente di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, così come stabilito dal decreto "Cura Italia". Sono poi comprese le strutture alberghiere e sono previste più possibilità per utilizzare il credito d'imposta

Bonus affitto coronavirus

Ricapitoliamo dunque cos'è e come funziona il bonus affitto pensato per sostenere imprese ed economia colpite dall'emergenza coronavirus.

Bonus affitti commerciali

Il bonus affitti per le attività commerciali è un'agevolazione fiscale prevista dal decreto rilancio. Interessa i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Per questi soggetti il decreto rilancio ha previsto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Bonus affitto Covid 19, a chi spetta e come utilizzarlo

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente; alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

In base a quanto previsto dal decreto rilancio, "in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni".

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari".

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