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Contanti leciti in condominio con un'idonea documentazione
GTRES

Con un'adeguata documentazione il passaggio di contanti in condominio è lecito. A spiegarlo il vice ministro dell'economia, Luigi casero. Si risolve così il problema nato dall'obbligo, in vigore dal 18 giugno 2013 e imposto all'amministratore condominiale, di aprire un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, nel quale devono transitare tutte le somme percepite dai condòmini o da terzi e a chiunque erogate per conto del condominio

Rispondendo nel question time della commissione finanze della camera a un'interrogazione a risposta immediata presentata dal deputato girolamo pisano e altri, casero ha citato la circolare prot. Dt 10492 del tesoro del 5 febbraio 2014 che, in relazione al divieto di contante nel pagamento dei canoni di locazione, richiama la legge 231/2007 che fissa a mille euro il limite per libera circolazione dei contanti, ritenendo che "tale interpretazione possa essere ragionevolmente estesa anche alla fattispecie oggetto dell'interrogazione"

I deputati interroganti hanno sottolineato che i nuovi obblighi hanno rischiato di "paralizzare la gestione condominiale, imponendo un divieto assoluto all'amministratore di prelevare o depositare dei contanti dal conto corrente" e hanno suggerito di consentire all'amministratore di versare o prelevare contante dal conto corrente, anche mediante l'indicazione di una generica causale, "purché della gestione del denaro vi sia dettagliato riscontro nella contabilità condominiale" tramite annotazioni analitiche

Casero ha respinto l'interpretazione dei deputati perché non avrebbe consentito la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni bancarie. Ma, citando la circolare (nella parte in cui si riferisce ai rapporti di locazione), ha affermato che la soglia di criticità scatta solo dopo i mille euro in contanti e che la finalità della legge di conservare traccia delle transazioni in contante "può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché Chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro al pagamento del canone di locazione". Per il governo tale principo può essere esteso al condominio

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