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Agevolazione prima casa, la donazione non fa decadere i benefici
GTRES

La vendita di una casa acquistata con i benefici prima casa e il successivo acquisto di un'altra a titolo gratuito entro un anno non comporta la decadenza delle suddette agevolazioni. A dirlo è stata la sentenza 6363/24/2014 della ctr Lombardia, che ha confermato un parere precedente della cassazione

Alla base c'è la decisione dell'ufficio del fisco di revocare i benefici prima casa a due contribuenti che avevano acquistato un immobile e l'avevano rivenduto prima dei cinque anni, acquistandone poi un altro entro un anno per donazione. Il fatto contestato era proprio l'omesso acquisto entro un anno dalla vendita, per la natura gratuita dell'atto di donazione. I contribuenti hanno allora appellato la sentenza sostenendo di non essere incorsi nella decadenza perché nessuna norma prevede che il riacquisto debba essere necessariamente a titolo oneroso

La ctr ha dato loro ragione, osservando che (in base al comma 4 della nota ii bis, all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dpr 131/86) la decadenza non opera nel caso in cui, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, sia acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione princiapale. Il nodo è il significato da dare al termine acquisto: posto che il comma 4 non specifica che l'acquisto debba avvenire a titolo oneroso

 

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