Novità sul fronte della detrazione irpef e ires per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica. L'articolo 12 del decreto legislativo 175/2014 è intervenuto anche per semplificare gli adempimenti previsti per la fruizione di tale detrazione. Addio, dunque, all'obbligo di inviare la comunicazione all'agenzia per i lavori che proseguono per più periodi di imposta
Sono state abrogate le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2. Si tratta di una semplificazione oggetto di chiarimento da parte dell'agenzia delle entrate nella circolare 31/e dello scorso 30 dicembre. Ecco gli aspetti che sono stati sottolineati
Decorrenza dell'abrogazione: la circolare ha evidenziato che la soppressione dell'obbligo di comunicazione all'agenzia riguarda i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015; con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014), ovvero il 13 marzo 2015
Aspetti sanzionatori: in applicazione del principio espresso dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 472/97, devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell'entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo
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