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Quando si può parlare di pertinenza e quando di nuova costruzione
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Con la sentenza 2901/2015, il Consiglio di Stato ha chiarito che un manufatto può essere considerato pertinenza solo se ha un effettivo nesso funzionale e strutturale con l’edificio principale. Ma come provarlo? Accertando una serie di requisiti, come le dimensioni ridotte, l’assenza di un valore di mercato autonomo e il mancato aumento del carico urbanistico. Devono, comunque, essere presenti elementi di collegamento con l’edificio principale, come tubazioni, condutture o cavi.

Un imprenditore agricolo aveva richiesto il permesso per realizzare un edificio dichiarato costruzione igienico sanitaria pertinenziale di una stalla già esistente. Il Comune aveva negato l’autorizzazione dopo aver rilevato l’incidenza in termini di superficie e di modifica dell’assetto territoriale. Aveva poi ricordato che, in base al Prg, in zona agricola erano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria.

Dal momento che il manufatto realizzato creava una volumetria aggiuntiva e che mancavano gli elementi prescritti per poter essere considerato pertinenziale, i giudici hanno dato ragione al Comune confermando il diniego e respingendo il ricorso presentato dall’imprenditore agricolo.

Nella sentenza si legge: “Questo stesso Consiglio, in particolare, ha già precisato che: - la pertinenza è configurabile quando vi è un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e quella principale e, cioè, un nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, oltre che una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce (Cons. St., sez. IV, 2.2.2012, n. 615); - a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, e anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto carico urbanistico (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 31.12.2008, n. 6756; Cons. St., sez. V, 13.6.2006, n. 3490)”.

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