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Cosa fare in caso di riduzione del canone d’affitto
GTRES

Nello spazio dell’Agefis, l’associazione dei geometri fiscalisti, dedicato ai quesiti più rilevanti in tema di fiscalità immobiliare, si parla di come comportarsi in caso di accordo di riduzione del canone d’affitto. Vediamo cosa viene spiegato.

La domanda posta è : “L’accordo di riduzione del canone d’affitto tra proprietario ed inquilino (così come viene previsto dal Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto “Sblocca Italia”, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 ) tramite redazione di una scrittura privata può essere registrato presso qualsiasi ufficio delle Entrate?”.

Questa la risposta: “In sede di conversione in legge del Decreto Sblocca Italia (Decreto Legge n. 133/2014, convertito nella Legge n. 164/2014), è stato confermato che la registrazione dell’atto relativo alla riduzione di un canone di locazione in essere non è assoggettata all’imposta di registro e di bollo.

E’ stata inoltre aggiunta la possibilità di definire l’accordo di riduzione del canone del contratto di locazione ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 3 e 5, della Legge n. 431/98 tramite l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Il conduttore che intenda usufruire della possibilità di cui sopra può inviare al locatore specifica richiesta motivata di riduzione del canone. In caso di conclusione “positiva” della trattativa il Comune può anche riconoscere l’applicazione di un’aliquota Imu ridotta nei confronti del locatore. La registrazione degli atti è possibile presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Si dovrà solo riportare, nel testo dell’accordo, il codice identificativo dell’ufficio presso il quale è stato registrato il contratto originario”.

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