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Realizzazione di un soppalco, quale titolo abilitativo serve?
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Quale titolo abilitativo serve per la realizzazione di un soppalco? A chiarirlo è stato il Consiglio di Stato

Prima di tutto bisogna distinguere tra un soppalco di modeste dimensioni e uno di notevoli. Nel primo caso, la realizzazione di un soppalco può rientrare, per le sue limitate estensioni, nell'ambito del restauro e o risanamento conservativo e quindi non necessita  di un permesso di costruire. La giurisprudenza infatti è dell'avviso che “la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito, sbratto o ripostiglio, all’interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d’uso dell’immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo”

Diverso è il caso di un soppalco che, per le sue notevole dimensioni, sia fruibile alle persone. In questo caso, precisa la sentenza della sezione VI, n 4166 del 9/07/2018, è necessario il permesso di costruire perché si tratta di un'opera che aumenta la superficie dell'immobile e il suo carico urbanistico.

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