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Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, i chiarimenti del Fisco
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Con la risposta n. 361, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto previsto dall'articolo 120 del decreto rilancio, relativo al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. In particolare, il riferimento è alle spese di acquisto e installazione di un ulteriore ascensore in rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

L'Agenzia delle Entrate, con la sua risposta, ha prima ricordato quanto previsto con l'articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e ha poi sottolineato quanto disposto con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20. Evidenziando, in particolare, che al paragrafo 2.1. "la circolare precisa che gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica; gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti 'arredi di sicurezza)".

L'Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che secondo quanto chiarito dalla circolare, "è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali".

L'Amministrazione finanziaria ha quindi specificato che "l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore che non rientra tra gli interventi espressamente menzionati al punto sub a), non è riconducibile nemmeno alle ipotesi di cui al punto sub b)". E ha sottolineato che, "come peraltro confermato dall'istante, con riferimento agli ascensori, il Dcpm del 17 maggio 2020 e l'allegato A all'ordinanza n. (..) della Regione (...) (recante Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive) prevedono esclusivamente che: 'L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori'. Si tratta, quindi, di prescrizioni destinate a regolamentare l'uso degli impianti esistenti che non impongono in alcun modo l'incremento degli ascensori, al fine a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza".

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le spese sostenute nel corso del 2020 per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore non rientrano tra quelle per cui è possibile fruire del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto rilancio. 

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