
La questione della legalità nell'atto di fotografare o filmare la proprietà altrui si colloca all'intersezione tra il diritto alla privacy, che rappresenta una prerogativa fondamentale dell'individuo, e il diritto di proprietà. Spesso si genera confusione e incertezza riguardo le azioni permesse in questo ambito: la normativa vigente, tuttavia, chiarisce che fotografare o filmare l'immobile del proprio vicino o di terzi non è di per sé un'azione illegale, a patto che vengano osservate determinate limitazioni imposte dal rispetto della privacy altrui. Questo principio costituisce un equilibrio delicato tra la libertà di espressione e il diritto alla riservatezza personale, entrambi tutelati nell'ordinamento giuridico.
Divieto di fotografare proprietà privata: cosa dice la legge sulla privacy
Il codice penale italiano, attraverso l'articolo 615 bis, disciplina con precisione la tutela della privacy, sanzionando le interferenze illecite nella vita privata degli individui. Tale norma prevede una pena detentiva da sei mesi a quattro anni per chiunque utilizzi strumenti di ripresa visiva o sonora per accedere indebitamente a notizie o immagini che riguardano la sfera privata altrui, sottolineando così l'importanza della riservatezza personale nelle aree private.
Secondo la legge, la definizione di "vita privata" comprende tutte quelle attività svolte all'interno di luoghi destinati alla dimora privata e le relative pertinenze, quali interni di abitazioni, garage e rimesse. Di conseguenza, l'ordinamento giuridico esclude specificamente gli esterni delle abitazioni o delle proprietà private da questa protezione, poiché tali spazi, essendo naturalmente esposti alla vista pubblica, non rientrano nella definizione di spazi in cui si svolge la vita privata.
Le facciate degli edifici, le mura esterne e altri elementi architettonici esterni non sono considerati luoghi di vita privata, poiché sono per loro natura visibili e accessibili dal pubblico. Questa distinzione è cruciale e riflette una logica giuridica secondo cui non è possibile attribuire un carattere riservato a ciò che è intrinsecamente esposto e accessibile da chiunque.
Il caso delle finestre: quando è lecito?
L'interpretazione giuridica relativa alla possibilità di fotografare elementi esterni di un'abitazione, come finestre e balconi, e le relative implicazioni sulla privacy individuale, sono temi di particolare rilievo nel contesto della normativa sulla protezione della vita privata.
La Corte di Cassazione italiana ha fornito chiarimenti importanti in merito, consolidando il principio secondo cui la tutela si applica esclusivamente agli spazi interni, dove si svolge effettivamente la vita privata.
Secondo la giurisprudenza, è lecito fotografare l'esterno di un'abitazione, comprese le finestre e i balconi, a condizione che non vengano riprese attività private che si svolgono all'interno. Ciò significa che la legittimità della ripresa dipende non solo dall'oggetto fotografato, ma anche dall'angolazione e dalla visibilità di ciò che accade all'interno. Se le tende sono tirate o le tapparelle sono abbassate, impedendo la vista dall'esterno, allora qualsiasi tentativo di riprendere l'interno potrebbe violare la privacy.

La legge assume che il proprietario sia consapevole delle zone della sua proprietà che sono visibili dall'esterno. Di conseguenza, spetta al proprietario adottare le misure necessarie per proteggere la privacy delle aree che desidera tenere private. Questo include non solo gli spazi interni ma anche aree esterne come i giardini, che potrebbero essere nascosti alla vista pubblica attraverso siepi, recinzioni o altre soluzioni architettoniche.
Il criterio giuridico stabilisce quindi che tutto ciò che è visibile da un punto di osservazione legittimo, come la strada o un altro spazio pubblico, può essere fotografato, a meno che non vi sia una chiara intrusione nella sfera privata visibile. Questo approccio equilibra il diritto alla libera espressione e informazione con il diritto alla privacy individuale.
Quando posso filmare il mio vicino di casa?
Il diritto alla privacy e il rispetto della vita privata sono tutelati fermamente dalla legge italiana, anche in relazione all'uso di dispositivi di ripresa come fotocamere e videocamere. Sebbene sia legalmente accettabile fotografare o filmare l'esterno di un'abitazione, compresa quella del proprio vicino, vi sono chiari limiti legali e penali che regolamentano tali attività per evitare abusi.
Prima di tutto, è importante sottolineare che scattare foto o filmare l'esterno dell'abitazione di un vicino non richiede la dimostrazione di una specifica motivazione. Questo può variare dal desiderio di catturare elementi estetici fino all'acquisizione di prove in caso di lesione di un proprio diritto. Tuttavia, l'uso di tali immagini è strettamente regolamentato. Non è permesso utilizzare le fotografie o i video acquisiti per scopi illeciti, che includono, ma non si limitano a, il disturbo volontario della persona o l'uso in contesti che possano ledere la dignità o la privacy altrui.
Inoltre, la legge punisce chiaramente chi fotografa persone senza il loro consenso, anche se queste si trovano in un luogo pubblico o visibile dal pubblico. Di conseguenza, mentre è legale riprendere l'esterno di una casa, diventa illegale se nell'immagine sono incluse persone che non hanno dato il loro esplicito consenso alla ripresa.
Un altro aspetto fondamentale da considerare è la frequenza e la modalità di tali riprese. È cruciale che il comportamento di ripresa non diventi abituale o reiterato, mantenendo la circostanza come un evento unico e concluso, evitando così di cadere in comportamenti che potrebbero essere interpretati come molestia o violazione della privacy.
Fotografare senza consenso in luogo privato: le sanzioni
Fotografare senza consenso in un luogo privato è una violazione significativa del diritto alla privacy, tutelato sia dalla normativa italiana che da regolamenti internazionali. In Italia, tale comportamento è disciplinato principalmente dall'articolo 615-bis del Codice Penale, che incrimina le "interferenze illecite nella vita privata".

Secondo l'articolo 615-bis del Codice Penale, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche utilizzando dispositivi di ripresa visiva o sonora, si procura notizie o immagini relative alla vita privata svolta nei luoghi ivi indicati come di privata dimora o nelle pertinenze di essa, senza il consenso delle persone che vi abitano.
La norma si applica esclusivamente agli spazi considerati strettamente privati, come l'interno di un'abitazione, le pertinenze (garage, cantine, giardini privati, ecc.), e ogni altro luogo non accessibile al pubblico dove le persone sanno di aver diritto alla privacy.
Bisogna poi considerare anche eventuali aggravanti: se l'atto di fotografare senza consenso avviene con modalità particolarmente invasive o se le immagini vengono poi diffuse o pubblicate, si possono configurare ulteriori reati, come la diffamazione o la violazione di corrispondenza. Queste circostanze aggravanti possono portare a un incremento della pena.
Oltre alle sanzioni penali, la persona le cui immagini sono state acquisite senza consenso ha il diritto di richiedere la cancellazione delle immagini e può rivolgersi all'autorità giudiziaria per tutelare ulteriormente i suoi diritti personali, incluso il risarcimento per danni morali o materiali subiti.
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