Il luogo presso il quale una persona decide di ricevere le comunicazioni legali e le notifiche viene definito domicilio eletto, che può coincidere, per esempio, con lo studio dell’avvocato che sta seguendo una determinata pratica. L’indirizzo scelto può essere differente rispetto a quello in cui si risiede o dal domicilio abituale ed ha uno scopo ben preciso: garantire che gli atti legali vengano notificati tempestivamente al diretto interessato o al suo legale di fiducia, soprattutto quando sono aperti dei procedimenti penali.
Cos’è e a cosa serve il domicilio eletto
Il luogo scelto da una persona - generalmente un indagato o un imputato in un procedimento penale - per ricevere gli atti e le notifiche legali che la riguardano è il domicilio legale. La scelta deve essere effettuata con un atto scritto, attraverso il quale il diretto interessato indica un determinato indirizzo - che può corrispondere, volendo, con quello dello studio di un legale - nel quale far confluire una determinata corrispondenza.
A differenza di quanto accade con la dichiarazione di domicilio viene anche inclusa una persona di fiducia - definita domiciliatario - presso la quale le notifiche devono essere eseguite. La funzione principale del domicilio eletto, in estrema sintesi, è:
- ricevere le notifiche: questo strumento serve a garantire la ricezione, da parte del diretto interessato, delle notifiche e degli atti a lui indirizzati, in modo che sia informato sullo svolgimento dei procedimenti legali a suo carico;
- facilitare le notifiche: serve ad agevolare le comunicazioni tra l’autorità giudiziaria e il cittadino nei casi in cui questo non sia in prigione.
Le differenze con la residenza
Il domicilio non deve essere confuso con la residenza, che è il luogo in cui la persona dimora abitualmente. Il primo è la sede principale degli affari e degli interessi di un determinato soggetto.
Eleggere un domicilio è una scelta volontaria, che viene effettuata per un determinato atto, mentre la residenza è dove una persona dimora effettivamente.
Cosa si intende per domicilio dichiarato e domicilio eletto
Nella terminologia burocratica è importante non fare confusione tra il domicilio dichiarato e il domicilio eletto, entrambi legati al luogo nel quale una persona sceglie di ricevere le comunicazioni e le notificazioni ufficiali.
La differenza tra i due istituti è nella formalità richiesta e nella specificazione del luogo e del destinatario della notifica.
Domicilio dichiarato
Con il termine domicilio dichiarato si intende il luogo che un soggetto ritiene idoneo a ricevere gli atti del procedimento. Ecco le sue caratteristiche principali:
- modalità: la sua elezione viene effettuata con una semplice indicazione del luogo. Può essere l’abitazione in cui si vive, il luogo di lavoro o qualsiasi altro indirizzo a propria scelta;
- funzione: ha lo scopo di stabilire un indirizzo certo presso il quale inviare le varie comunicazioni. L’autorità giudiziaria, in questo modo, può notificare gli atti senza la necessità di ricorrere ad altre forme di ricerca del destinatario;
- le notifiche vengono effettuate all’indirizzo indicato, ma non è necessario indicare una persona specifica autorizzata a ricevere materialmente l’atto. La documentazione, a questo punto, può essere consegnata seguendo le normali procedure del Codice di Procedura Penale.
Come si fa ad eleggere il domicilio
Atto formale previsto dal diritto italiano, l’elezione del domicilio è disciplinata dall’articolo 47 del Codice Civile e dall’articolo 161 del Codice di Procedura Penale. Lo scopo di questo istituto, come abbiamo visto, è quello di permettere ad un soggetto di scegliere un luogo specifico presso il quale ricevere le comunicazioni relative ad un determinato atto.
La scelta del domicilio eletto può essere semplicemente dichiarata per iscritto in un contratto o in un atto legale: non sono richieste delle formalità e non è necessario recarsi in Comune. È importante, però, scegliere un luogo specifico - come lo studio di un legale - ed è necessario comunicare eventuali cambiamenti: le notifiche degli atti, infatti, sono valide esclusivamente presso il luogo dichiarato.
Caratteristiche principali
Il domicilio eletto, in estrema sintesi, ha degli scopi pratici che servono ad agevolare i rapporti tra l’autorità giudiziaria e chi riceve gli atti. Le sue caratteristiche più importanti sono:
- volontarietà e formalità: il domicilio non corrisponde obbligatoriamente con la residenza o il domicilio generale. La sua scelta deve essere effettuata espressamente per iscritto ed è obbligatorio indicare un luogo preciso;
- le diverse tipologie che si possono impiegare: quello speciale utilizzato per degli atti specifici e per gli affari (un procedimento penale o un contratto, solo per fare degli esempi). Quello generale, utilizzato meno di frequente e che si riferisce a tutti gli affari o interessi di una persona;
- luogo: nella maggior parte dei casi il domicilio viene eletto presso lo studio del proprio avvocato difensore, che si assume l’onere di ricevere gli atti per conto del proprio cliente;
- indirizzo corretto: gli errori possono ostacolare la regolare ricezione delle notifiche, la cui mancata ricezione potrebbe avere delle conseguenze gravi sullo svolgimento del procedimento.
Notifiche effettuate ad indirizzo diverso
Cosa succede nel caso in cui una notifica arriva ad un indirizzo diverso rispetto a quello indicato come domicilio eletto? Sono affette da nullità assoluta ed insanabile: questo significa, in altre parole, che non sono valide, con la sola esclusione di quelle che avvengono nelle mani dell'indagato/imputato.
Tra l’altro risulta essere nulla anche l'eventuale consegna di un atto effettuata presso il domicilio eletto, ma che non avviene nelle mani del domiciliatario indicato, tranne nei casi in cui sia ricevuto da un parente convivente dello stesso, che dovrà essere identificato dall'ufficiale giudiziario. Nel caso in cui la notificazione nel domicilio eletto diventa impossibile - magari perché è un indirizzo sconosciuto - verrà effettuata al difensore.
Le regole valgono anche nel processo civile
La scelta del domicilio eletto può essere effettuata anche nel processo speciale a fronte di determinati atti. Anche in questo caso l’elezione deve essere effettuata per iscritto e generalmente viene scelta come destinazione lo studio dell’avvocato mandatario.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account