Si può vendere una casa comprata all’asta? Sì, ma attenzione al Fisco

Una casa comprata all'asta si può rivendere subito, ma si deve fare attenzione alla plusvalenza e ai vincoli prima casa
vendere casa comprata all’asta
Magnific

In linea generale, un immobile acquistato tramite asta può essere venduto in qualsiasi momento, poiché non è previsto alcun periodo di attesa obbligatorio per legge. L'unico requisito preliminare è l'emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice, l'atto ufficiale che sancisce il passaggio di proprietà. Completato questo passaggio, la procedura per vendere una casa comprata all’asta segue le normali regole della compravendita ordinaria. Bisogna però considerare attentamente l'impatto fiscale: le cessioni effettuate entro cinque anni generano una plusvalenza tassata al 26%, salvo il caso in cui l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo. 

Quando si può vendere una casa acquistata all'asta

Dal punto di vista puramente legale, la rivendita di un immobile acquisito tramite le aste giudiziarie può avvenire in qualsiasi momento. L'ordinamento giuridico non impone infatti alcun vincolo temporale minimo di possesso dell'immobile: chiunque si aggiudichi un bene ha la piena facoltà di rimetterlo sul mercato.

Pubblicità

Tuttavia, quando ci si chiede dopo quanto tempo si possa vendere una casa comprata all'asta, occorre considerare che la fattibilità e la convenienza economica dell'operazione dipendono dal completamento dell'iter procedurale e dall'impatto delle scadenze fiscali previste dalla legge.

L'immissione sul mercato libero non può avvenire il giorno stesso dell'aggiudicazione: l'aggiudicatario deve prima attendere i tempi tecnici del Tribunale per diventare proprietario a tutti gli effetti e poter sottoscrivere un rogito di vendita.

Calcoli per un'asta immobiliare
Magnific

Dall'aggiudicazione alla rivendita: i passaggi intermedi

Tra l'aggiudicazione e la possibilità di vendere immobile comprato all'asta intercorre una fase procedurale gestita dal Tribunale e dal Delegato alla Vendita. Questo periodo è caratterizzato da tre passaggi fondamentali per rendere il bene regolarmente commerciabile:

  • emissione del decreto di trasferimento: viene emesso dal Giudice dell'Esecuzione solo dopo il saldo integrale del prezzo. Questo atto ha il valore legale di un rogito notarile: senza la sua registrazione e trascrizione non si possiede la titolarità formale per poter stipulare la vendita con un nuovo acquirente;
  • cancellazione di ipoteche e pignoramenti: il Giudice ordina la rimozione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura esecutiva. Questa pulizia formale garantisce che il bene sia trasferito privo di vincoli e risulti mutuabile per i futuri compratori;
  • immissione in possesso e consegna delle chiavi: si attua tramite il Custode Giudiziario, che cura la liberazione del cespite. Ottenere la disponibilità materiale è indispensabile per accedere ai locali, svolgere eventuali interventi di ristrutturazione, realizzare il servizio fotografico e mostrare la casa ai potenziali clienti.

Rivendita prima dei 5 anni: viene tassata la plusvalenza

Decidere di valutare l'immobile e rivenderlo prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del decreto di trasferimento ha una conseguenza fiscale immediata: il profitto economico realizzato viene tassato. Questa misura è stata prevista dal legislatore per disincentivare le operazioni speculative a breve termine.

Ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, la plusvalenza immobiliare è definita come la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto. In sede di rogito di rivendita, il venditore può scegliere tra due regimi fiscali alternativi:

  • imposta sostitutiva del 26%: viene richiesta direttamente al notaio durante l'atto di vendita. Il notaio calcola l'imposta sul plusvalore netto, la riscuote e la versa all'Erario, escludendo tale guadagno dalla dichiarazione dei redditi;
  • tassazione ordinaria IRPEF: la plusvalenza viene inserita nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, sommandosi agli altri redditi imponibili e venendo tassata secondo gli scaglioni IRPEF progressivi.

L'eccezione sulla residenza: la plusvalenza non è soggetta a tassazione qualora l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la rivendita. Tale condizione deve essere dimostrata tramite il trasferimento della residenza anagrafica.

Come calcolare la plusvalenza reale: quali costi si deducono

Per determinare correttamente l'imposta da versare ed evitare di pagare più del dovuto, l'articolo 68 del TUIR consente di ridurre la base imponibile deducendo dal prezzo di vendita una serie di spese sostenute.

Nel contesto delle procedure esecutive, la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% può essere significativamente abbattuta dimostrando i seguenti costi:

  • costi della procedura esecutiva: sono deducibili integralmente i compensi e gli onorari corrisposti al delegato alla vendita o al custode giudiziario stabiliti a carico dell'aggiudicatario;
  • imposte e tributi d'acquisto: risulta deducibile l'importo versato per l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale liquidate al momento del decreto di trasferimento;
  • spese per sanatorie urbanistiche: poiché gli immobili provenienti da aste possono presentare difformità, sono deducibili le parcelle dei tecnici abilitati e le sanzioni o oblazioni versate al Comune;
  • interventi di ristrutturazione: sono deducibili le spese per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, purché comprovate da fatture e pagamenti tracciabili.

La plusvalenza netta si ottiene sottraendo dal prezzo di rivendita la somma tra il prezzo di aggiudicazione e il totale delle spese deducibili sostenute.

Calcoli legati ad un immobile
Magnific

Immobile acquistato all'asta con le agevolazioni Prima Casa

L'acquisto tramite aste giudiziarie con i benefici Prima Casa permette di pagare l'imposta di registro ridotta al 2% o l'IVA al 4%. Se l'immobile viene rivenduto prima dei cinque anni dal decreto di trasferimento senza i dovuti accorgimenti, si verifica la decadenza retroattiva dalle agevolazioni.

In questo caso, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero della differenza tra l'imposta ordinaria e quella agevolata, applicando una sanzione amministrativa del 30% sulla maggiore imposta e i relativi interessi di mora. Per evitare tali sanzioni, l'ordinamento prevede una specifica clausola di salvaguardia:

  • mantenimento dei benefici tramite riacquisto: la decadenza e le sanzioni vengono annullate se il contribuente acquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro 12 mesi dalla vendita. Il riacquisto può avvenire sul mercato libero oppure valutando di comprare una casa all’asta tramite agenzia o in autonomia tramite tribunale;
  • distinzione tra agevolazioni e plusvalenza: è fondamentale ricordare che l'aver mantenuto la residenza anagrafica esenta dalla tassa sulla plusvalenza del 26%, ma non esonera dall'obbligo di riacquistare una nuova abitazione entro un anno per conservare gli sconti sulle imposte d'acquisto iniziali.
Vendita di un immobile acquistato all'asta
Magnific

Cosa verificare prima di mettere sul mercato la casa

Prima di immettere sul mercato l'immobile e sottoscrivere contratti preliminari, è necessario eseguire alcune verifiche fondamentali per evitare contenziosi in sede di rogito notarile con il nuovo acquirente:

  • stato di occupazione: qualora l'ex proprietario o un terzo si trovino ancora all'interno dell'immobile, l'azione del custode giudiziario deve essere completata con la formale immissione in possesso e il cambio delle serrature;
  • conformità urbanistica e catastale: è necessario incaricare un tecnico abilitato per sanare eventuali difformità edilizie ed effettuare l'aggiornamento planimetrico in Catasto, garantendo la commerciabilità dell'immobile;
  • verifica delle pendenze condominiali: chi acquista all'asta risponde solidalmente con il precedente proprietario per i contributi condominiali dell'anno in corso e di quello precedente. È opportuno richiedere all'amministratore un'attestazione di saldo;
  • conservazione della documentazione di spesa: è essenziale archiviare fatture e ricevute sia per documentare i costi deducibili della plusvalenza, sia per trasferire al futuro acquirente eventuali detrazioni fiscali residue sui lavori effettuati.

per commentare devi effettuare il login con il tuo account