Dall'attestato di prestazione energetica (ape) alle innovazioni in condominio, dai requisiti professionali dei certificatori energetici alle imprese individuali come terzo responsabile. Ecco alcune delle novità per l'edilizia contenute nel decreto legge "destinazione Italia" approvato dall'aula della camera con 320 sì, 194 no e un astenuto. Tocca ora al senato esaminare il provvedimento
Attestato prestazione energetica (ape) - è stato abrogato l'art. 1, comma 139, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che rinviava l'obbligo di allegare l'ape ai contratti immobiliari al momento di entrata in vigore delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici. È stato quindi precisato che il pagamento della sanzione amministrativa per omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato di prestazione energetica non esenta dall'obbligo di presentarne dichiarazione o copia dell'ape entro 45 giorni. Solo se la prestazione energetica di eventuali schermature solari mobili aggiunte è di classe 2 o superiore, per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature stesse. Le locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi l'anno vengono escluse dall'obbligo di riportare negli annunci di vendita o locazione gli indici di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del dlgs 192/2005
Certificatori energetici - è stato modificato il regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici, dpr 75/2013. Nel dettaglio, è stata innalzata da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione necessario per diventare certificatore energetico degli edifici; l'obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, scienze e tecnologie della chimica industriale (classi di laurea lm-20, lm-21, lm-25, lm-27, lm-29, lm-32, lm-34, lm-48, lm-71 e 25/s, 26/s, 29/s, 30/s, 32/s, 35/s, 37/s, 54/s). Tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica
Indipendenza e responsabilità dei certificatori energetici - è stata inserita la norma che specifica: "qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi". Le regioni e le province autonome possono "riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del presidente della repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1". È stato poi precisato che il regolamento 75/2013 si applica anche per la redazione dell'attestazione di prestazione energetica (ape) di cui alla direttiva 2010/31/ue
Innovazioni in condominio - è stata cancellata la norma che escludeva le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che potevano essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, codice civile. Per queste innovazioni serve la maggioranza qualificata
Prezzi minimi garantiti - gli impianti fotovoltaici fino a 100 kw e quelli idroelettrici fino a 500 kw vengono esentati dalla cancellazione dei prezzi minimi garantiti
Spalma incintevi - è stato modificato lo spalma incentivi previsto ai commi 3-6 dell'art. 1. Ecco dunque che viene previsto un periodo residuo di incentivazione, al di sotto del quale non si applica l'esclusione, per gli operatori che non accettano la rimodulazione
Bonifiche a siti inquinati, no a sanatoria - è stato sventato il rischio sanatoria sulle bonifiche dei siti inquinati e precisato che la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma è subordinata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati da parte dell'arpa, come previsto dall'articolo 248 del codice ambientale
Imprese individuali come terzo responsbile - sono state riammesse le imprese individuali al ruolo di terzo responsabile in materia di manutenzione e controllo di sicurezza degli impianti termici. È stata quindi corretta la norma di cui al comma 52 dell'allegato a del decreto legislativo n. 192/2005 che limitava la possibilità di ricoprire il ruolo di terzo responsabile solo alle imprese costituite sotto forma di persona giuridica (srl, spa, coop, etc.), escludendo di conseguenza le ditte individuali
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