Con la risposta n. 378, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora sul tema delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Questa volta esaminando il caso di due immobili situati nello stesso Comune, di cui uno concesso in locazione. Vediamo quanto chiarito.
Nel dettaglio, l’istante ha venduto il 21 settembre 2018 l’abitazione di sua proprietà esclusiva acquistata nel 2002 nel Comune XXX con le agevolazioni prima casa e nello stesso Comune è proprietario di altro immobile acquistato nel 2011 senza fruire delle agevolazioni fiscali, già locato con contratto di locazione che è stato rinnovato nel 2013 per la durata di anni 4+4. L’istante ha dunque chiesto di sapere se può acquistare una nuova abitazione sempre nel Comune XXX richiedendo nuovamente le agevolazioni prima casa di cui alla nota II-bis dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
L’Agenzia delle Entrate, nel ricordare in cosa consistono le agevolazioni prima casa e nel ricordare quanto disposto dalla stessa Agenzia e dalla Cassazione, ha sottolineato che nella fattispecie in esame l’istante non possa fruire dei benefici prima casa, avendo la proprietà di altro immobile ubicato nello stesso Comune e non potendo, dunque, dichiarare nell’atto di acquisto “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare” (lettera b) della nota II-bis.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che costituiscono condizioni ostative alla fruizione dei benefici prima casa, tra l’altro, la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistata con le agevolazioni indipendentemente dal luogo in cui essa è posta. Nello specifico, deve trattarsi di immobili che, sulla base di criteri oggettivi, risultino astrattamente idonei al soddisfacimento di esigenze abitative.
In merito invece all’inidoneità, che deve essere valutabile sulla base di criteri oggettivi, la fruizione dell’agevolazione per un nuovo acquisto può essere riconosciuta nel caso “di assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l’inagibilità) dell’immobile (già posseduto) all’uso abitativo”.
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