Canoni locazione non incassati, chiarimenti dalla Cassazione

Cosa dice una recente ordinanza
Cosa stabilisce una recente ordinanza della Cassazione
Cosa stabilisce una recente ordinanza della Cassazione sui canoni di locazione non incassati GTRES

Quello dei canoni di locazione non incassati è un tema caldo, sul quale molto si è dibattuto. Vediamo quali sono le novità introdotte dal decreto crescita e cosa dice una recente ordinanza della Cassazione.

L’articolo 3-quinquies del dl n. 34/2019, il cosiddetto decreto crescita, ha previsto dal 1° gennaio 2020 un’importante novità relativa alla tassazione dei canoni di locazione non percepiti. Per i contratti di locazione abitativa (quindi non commerciale) stipulati a partire dal 2020, per non pagare le tasse sui canoni non percepiti sarà sufficiente attestare la mancata percezione mediante l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento. Non si dovrà dunque più attendere la convalida di sfratto.

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Con l’ordinanza n. 31426 del 2 dicembre 2019 la Cassazione ha stabilito che, come riportato da Fisco Oggi, i canoni di locazione concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno dovuto affrontare due questioni in particolare: la natura simulata del contratto di locazione e la sua opponibilità all’amministrazione finanziaria; la concorrenza dei canoni pattuiti a costituire fonte per imposizione fiscale fondiaria.

Per quanto riguarda la prima questione, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “il negozio che si assume simulato, nel caso di specie un contratto di locazione, è opponibile all’Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione (Cassazione, n. 1568/2014), con conseguente applicabilità dell’articolo 26 Tuir (Cassazione, n. 31426/2019)”.

Per quanto riguarda invece la seconda questione, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “nella fattispecie esaminata, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio ex articolo 26 citato, secondo il quale i redditi fondiari ‘concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale…’”.

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