Il bonus IO lavoro è un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ne ha affidato la gestione all’Inps. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.
Possono accedere al bonus IO lavoro i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che assumono persone disoccupate. Per disoccupati si intendono le persone prive di impiego che dichiarano al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità all’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l’impiego.
Oltre allo stato di disoccupazione, i lavoratori devono possedere i seguenti requisiti anagrafici:
- se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato;
- diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 ottobre 2017).
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.
L’incentivo, infatti, viene applicato per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate sull’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. Proprio per conoscere la residua disponibilità dei fondi prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps tramite modulo di istanza online “IO Lavoro”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.
Nel modulo vanno fornite diverse informazioni. Eccole specificate dall’Inps:
- il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire (o è già intervenuta) l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
- se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;
- se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Spetta quindi all’Inps calcolare l’importo del bonus IO lavoro in base all’aliquota contributiva datoriale indicata, scomputando, qualora il datore di lavoro abbia dichiarato di voler fruire dell’agevolazione in cumulo con l’esonero strutturale volto all’assunzione di giovani, l’eventuale importo già fruibile a tale titolo. Allo stesso Istituto di previdenza spettano anche tutti gli altri controlli incrociati.
Se l’istanza di prenotazione per accedere al bonus IO lavoro viene accettata, il datore di lavoro, entro dieci giorni di calendario, ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. In caso contrario, è prevista la decadenza dal diritto di fruire del bonus.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in 12 quote mensili. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
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