Prima di imporre il divieto di edificare su un’area è necessario condurre opportune istruttorie per rilevare effettive situazioni di criticità. Vediamo quanto affermato da una sentenza del Tar della Lombardia (240/2021) circa la modifica del Piano di Governo del Territorio.
Nel dettaglio, i giudici lombardi si sono espressi circa un ricorso presentato da un imprenditore agricolo nei confronti di una delibera comunale che conteneva la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT). Il ricorrente, infatti, per avviare una nuova impresa aveva bisogno di realizzare una struttura edilizia che ospitasse un deposito di materiali, un ricovero di mezzi agricoli, un ufficio e una piccola residenza del conduttore.
La variante introdotta dalla delibera comunale, però, aveva stabilito una disciplina urbanistica che il ricorrente ha definito peggiorativa, visto che i terreni sui quali voleva edificare erano stati classificati come “presidi rurali” e, in quanto tali, sottoposti a un regime di inedificabilità assoluta. Il Comune aveva giustificato la nuova disposizione con il principio di “consumo di suolo zero”.
Chiamati a sentenziare, i giudici del Tar della Lombardia hanno dato ragione all’imprenditore che aveva fatto ricorso, in quanto che le norme del PGT che impediscono l’edificazione sono in contrasto con gli articoli 59 e 60 della LR 12/2005 della Lombardia, i quali definiscono gli interventi edificatori ammissibili nelle aree destinate all’agricoltura e ne individuano i presupposti soggettivi e oggettivi.
Il Tar lombardo ha evidenziato come il PGT introduca una disciplina diversa da quella contenuta nella Legge Regionale, proprio per garantire il diritto realizzare le opere necessarie alla conduzione del fondo a chi voglia fare impresa. La normativa regionale è sovraordinata rispetto al PGT, che quindi non può prevedere regole diverse.
Secondo i giudici, il Comune non aveva effettuato una concreta analisi sulla situazione esistente, non era quindi stato possibile rilevare effettivamente criticità tali da suggerire obiettivi strategici da rispettare per le future edificazioni. Sulla base di queste motivazioni, il Tar ha annullato le parti del PGT confliggenti con la normativa regionale.
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