Operatori devono richiedere autorizzazione a Consob e Bankitalia
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Askanews

Requisiti prudenziali obbligatori e assetti organizzativi in grado di assicurare una adeguata gestione dei rischi e la continuità dell'operatività, assieme a nuove norme a tutela degli investitori: dal 10 novembre entrano in vigore le nuove regole europee sui servizi di crowdfunding per le imprese. E gli operatori che intendano gestire piattaforme di questa tipologia, sia basate sull'investimento (equitybased) sia sul prestito (lending-based) devono richiedere una apposita autorizzazione e sono assoggettati anche alla vigilanza delle autorità designate, che nella Penisola spetta Consob e Banca d'Italia.

Lo riferiscono le due istituzioni con un comunicato congiunto, ricordando inizialmente che le nuove regole prevedevano un periodo transitorio, in cui i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese già operativi in base a regimi nazionali "possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un'autorizzazione".

Lo scorso 12 luglio la Commissione europea, poi, esercitando l'opzione prevista dal paragrafo 3 del medesimo articolo 48, ha esteso il periodo fino al 10 novembre 2023. Alla luce di tale quadro, prosegue la nota, a partire dall'11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Regolamento Ecsp.

Consob e Banca d'Italia sono state designate quali autorità competenti per l'autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding. Il 26 agosto scorso è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 la Legge di delegazione europea per l'anno 2021 contenente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea, che, all'art. 5, stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento ECSP 2.

Tuttavia, la Consob e la Banca d'Italia potranno ricevere istanze formali per il rilascio dell'autorizzazione ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento Ecsp e dei relativi Regolamenti Delegati e avviare il relativo processo valutativo solo a seguito dell'adozione del decreto legislativo di attuazione, prosegue il comunicato.

A livello nazionale, il Regolamento introduce per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre sostituisce il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding. Esso prevede che gli operatori rispettino requisiti prudenziali, si legge, e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l'adeguata gestione dei rischi e la continuità dell'operatività.

Inoltre il Regolamento introduce norme a tutela degli investitori ispirate a quelle della Direttiva MiFID2. Gli operatori interessati dovranno quindi valutare accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell'attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione.

Al fine di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento del processo di adeguamento della normativa nazionale, la Consob e la Banca d'Italia si rendono disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze.

I soggetti interessati sono pertanto invitati a compilare il modulo e a trasmetterlo alla Consob e alla Banca d'Italia. Data la natura informale e preliminare di queste interlocuzioni, i procedimenti amministrativi di autorizzazione verranno avviati solo dopo che, completato il quadro normativo, gli operatori potranno presentare formale istanza di autorizzazione, concludono le due istituzioni, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia.

 

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