Parere favorevole della commissione Esteri della Camera alla proposta di legge che equipara il regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). L'obiettivo della proposta è di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, da loro posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso.
'La proposta - si legge nel parere approvato martedì 12 giugno - modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnatamente novellando la lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini 'emigrati all'estero' come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge (articolo 1, comma 2)'.
La commissione Esteri, prosegue il parere, 'preso atto che la proposta quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; segnalata l'opportunit? di sopprimere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, esprime parere favorevole'.
Durante il dibattito la relatrice del parere in commissione Elisabetta Gardini (Fdi) ha ricordato che 'nella seduta del 7 febbraio 2024 la Commissione Finanze ha adottato quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento che, costituita da un solo articolo, apporta modifiche al regime della fiscalit? immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). A fini IMU, per tali immobili si prevede l'assimilazione all'abitazione principale - dunque l'esenzione da imposta - in presenza di specifiche condizioni. Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio 2020 ha riformato l'assetto dell'imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo - IMU e TASI - e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all'Imposta Municipale Propria - IMU'
'Con riferimento al regime dell'abitazione principale', la relatrice ricorda che 'essa ? esente dal tributo, salvo che si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso). A decorrere dall'anno 2020, non è più assimilata all'abitazione principale, e dunque non è più esente da imposta, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza'. Gardini evidenzia che 'la legge di bilancio per l'anno 2021 è intervenuta prevedendo, a partire dall'anno 2021, che sugli immobili di proprietà di pensionati non residenti nel territorio dello Stato, non locati o dati in comodato d'uso, l'imposta sia applicata nella misura della metà, senza condizionare tale agevolazione all'iscrizione all'AIRE; successivamente, con la legge di bilancio per l'anno 2022 è stata disposta, in favore dei medesimi soggetti, limitatamente al 2022, la riduzione della misura dell'IMU al 37,5 per cento'.
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