La doccia di notte in condominio è possibile solo nel rispetto dei vicini, dei limiti da regolamento condominiale e della legge.
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Doccia di notte in condominio
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Vivere in contesti condominiali impone un certo equilibrio fra le proprie esigenze e, ovviamente, il diritto alla quiete dei vicini. Vi sono infatti dei comportamenti che possono arrecare disturbo, soprattutto nelle ore dedicate al riposo. Ad esempio, si può fare la doccia di notte in condominio? A meno che non vi siano specifici divieti da regolamento condominiale, è generalmente permesso lavarsi di notte, purché non rappresenti un eccessivo fastidio agli altri residenti, tale da superare la normale tollerabilità prevista dall’articolo 844 del Codice Civile.

Quali sono considerati rumori molesti in condominio

Innanzitutto, per comprendere se si possa fare una doccia in orari notturni, è necessario comprendere il concetto di rumori molesti in condominio. All’interno di questo gruppo vi rientrano tutti quei suoni che, per loro natura, possono disturbare il riposo, la quiete o il benessere dei vicini.

I rumori molesti possono derivare da una grande varietà di attività diurne o notturne, in particolare da:

  • interventi di manutenzione o ristrutturazione;
  • urla, strilli o calpestio eccessivo;
  • musica o televisore a tutto volume;
  • elettrodomestici rumorosi;
  • spostare mobili;
  • animali domestici;
  • strumenti della cucina o del bagno, inclusi il rumore dello sciacquone o del getto d’acqua della doccia.

Il regolamento condominiale può imporre divieti specifici sulla produzione dei rumori. Inoltre, le immissioni fastidiose nella proprietà altrui sono disciplinate dall’articolo 844 del Codice Civile, che le vieta se oltre alla normale tollerabilità. 

Quali sono gli orari del silenzio in un condominio

Individuati quali siano i rumori potenzialmente molesti in condominio, per capire se fare la doccia alle 3 di notte rappresenti un comportamento sanzionabile, è innanzitutto necessario consultare il regolamento condominiale sui rumori, in bagno o in altre situazioni.

Doccia in condominio
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Il regolamento può infatti imporre degli specifici orari di silenzio, ovvero delle fasce in cui la quiete dello stabile, e ovviamente dei vicini, deve essere rispettata. Sebbene non vi sia una normativa unificata a livello nazionale, e quindi ogni condominio possa imporre propri orari, indicativamente i più comuni sono:

  • dalle 22 alle 8 del mattino, per garantire il corretto riposo notturno;
  • dalle 13 alle 15 o alle 16, per tutelare il riposo pomeridiano.

Di norma, il regolamento tende a non esplicitare precisi orari per la doccia in condominio, ma può imporre restrizioni generali sulle attività rumorose - incluse quelle legate all’uso del bagno - purché ragionevoli. In altre parole, non può imporre di fare la doccia solo dalle 8 alle 22, bensì può specificare delle fasce che valgano genericamente per qualsiasi tipologia di rumore.

Fatte queste considerazioni, a che ora fare la doccia? Indicativamente, è sempre utile rispettare le fasce di quiete definite dal condominio, evitando di produrre rumori che potrebbero interrompere il riposo altrui. Ancora, si può usare il phon di notte? Anche in questo caso, valgono le medesime raccomandazioni: meglio rispettare le fasce di silenzio previste dal regolamento.

Quando la doccia rappresenta un disturbo

Compresi i riferimenti di legge, e le eventuali regole condominiali sui rumori, quando lavarsi di notte rappresenta davvero un problema? Ad esempio, farsi la doccia alle 5 di mattino per ragioni di urgenza, può essere considerata una violazione?

Quando è lecito fare la doccia di notte

Per quanto il regolamento condominiale possa imporre dei vincoli, e il Codice Civile punisca le immissioni fastidiose nella proprietà altrui, vi sono dei casi in cui fare la doccia di notte può essere considerato lecito, comunque sempre nel rispetto dei propri vicini.

L’articolo 844 del Codice Civile prevede che, affinché vi sia una violazione, le immissioni rumorose debbano superare la normale tollerabilità. Questo concetto non è universale, bensì dipende dal contesto e dalla frequenza, tanto che i giudici tendono a ordinare perizie sul campo, per comprendere se il suono prodotto superi effettivamente il tollerabile. Ne consegue perciò che:

  • il singolo episodio, se non ripetuto - si pensi, ad esempio, alla necessità di lavarsi in orari insoliti per un piccolo incidente domestico o un problema di salute - non rappresenta necessariamente una violazione, a meno che non generi disturbo di grave entità;
  • la ripetizione del comportamento, ovvero l’abitudine di fare la doccia fuori orario tutte le notti, può essere sanzionato.

In linea generale, si applicano le medesime considerazioni anche per il regolamento condominiale: se la doccia notturna capita solo occasionalmente, o per ragioni d’urgenza, difficilmente potrà dar luogo a una controversia con il condominio. Ovviamente, è sempre consigliabile adottare accorgimenti per ridurre il rumore, come evitare di far scorrere l’acqua a pieno regime o lasciare aperto il getto solo per alcuni minuti.

Phon di notte dopo la doccia
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Detto questo, è però necessario ricordare che, in base all’articolo 70 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, l’assemblea condominiale può deliberare sanzioni per le violazioni al regolamento, applicabili dall’amministratore, purché siano in quest’ultimo esplicitate. In genere, si rischiano:

  • fino a 200 euro per il singolo episodio;
  • fino a 800 euro per le recidive.

Cosa fare se un condomino disturba di notte

Ma cosa fare se un vicino disturba negli orari di riposo, ad esempio facendo la doccia o accendendo il phon di notte in condominio? Vi sono diverse strade da seguire, da un primo tentativo di approccio al condomino rumoroso fino ad adire le vie legali.

Tentare di mediare con il vicino

II primo passo consiste nel cercare di raggiungere un accordo con il vicino, cercando un dialogo costruttivo. Può essere infatti utile esplicitare il proprio disagio e chiedere se, cortesemente, si possa evitare di produrre rumori molesti in bagno in orari notturni.

Se questo primo approccio non dovesse portare al risultato sperato, si può richiedere l’intervento dell’amministratore di condominio, che può mediare tra le parti o, in casi gravi, inoltrare al responsabile una comunicazione formale per richiedere l’interruzione del comportamento sgradito.

La richiesta al giudice

Se nemmeno l’intervento dell’amministratore di condominio fosse sufficiente a convincere il vicino dal desistere dai comportamenti molesti, il condomino vittima di disturbo può adire le vie legali. Nel dettaglio:

  • potrà richiedere al giudice un’ordinanza affinché il vicino interrompa la produzione di rumori notturni;
  • richiedere l’eventuale risarcimento del danno, se dimostrato e ammissibile.

Come spiegato nei precedenti paragrafi, l’articolo 844 del Codice Civile prevede che le immissioni rumorose superino la normale tollerabilità. Per questo, il giudice valuterà la frequenza del comportamento fastidioso e, se necessario, potrà disporre perizie sul campo per misurare l’effettivo rumore prodotto.

Per questa ragione, prima di richiedere l’intervento del Tribunale, è bene valutare la questione con il proprio legale di fiducia, per accertarsi vi siano le condizioni minime per procedere.

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