Le leggi per cani in giardini privati, e negli spazi condominiali, tutelano sia il benessere degli animali che il vicinato.
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Cani in giardino privato
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La corretta gestione degli animali domestici è di fondamentale importanza, non solo per garantire loro il massimo del benessere, ma anche per evitare diatribe con i vicini di casa. Per questa ragione, sia le normative nazionali che quelle locali impongono alcuni doveri ai proprietari. Ad esempio, quali sono le leggi per i cani nei giardini privati? Si tratti di un contesto condominiale, oppure di un giardino completamente di proprietà esclusiva, seguire le principali disposizioni in termini di cura, igiene e rumore permetterà di evitare brutte sorprese.

La gestione generale dei cani in giardino

Si tratti di un giardino in una villetta, di uno spazio verde di proprietà oppure delle aree di cortile del condominio, la corretta gestione dei cani all’aperto è indispensabile. In linea generale, la legge stabilisce quali siano gli obblighi dei proprietari affinché venga garantito il massimo del benessere ai quadrupedi, in base alle loro caratteristiche etologiche, al fine di evitare maltrattamenti. In più, nei contesti condominiali, vi potrebbero essere limitazioni ulteriori espresse a livello di regolamento.

Quali sono le regole per tenere un cane in giardino

Innanzitutto, è utile conoscere i principali riferimenti normativi per poter tenere cani liberi in una proprietà privata, come ad esempio un giardino esclusivo, indipendentemente si tratti dell’area verde di una casa monofamiliare o di un condominio.

Il principale riferimento di legge è l’articolo 544-ter del Codice Penale, che disciplina il reato di maltrattamento degli animali, vietando sevizie, comportamenti insopportabili o fatiche eccessive senza necessità. Ancora, l’articolo 727 del Codice Penale vieta di detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, producendo grandi sofferenze. 

Cane nel giardino privato in condominio
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Sebbene gli articoli menzionati non entrino nelle singole situazioni che possono determinare maltrattamenti, poiché la valutazione è sempre caso per caso, è consigliato rifarsi ad alcune indicazioni di buon senso. Infatti, potrebbe essere utile:

  • predisporre un riparo adeguato, come una cuccia isolata e protetta da pioggia, vento e sole eccessivo;
  • non lasciare l’animale per troppe ore senza supervisione;
  • garantire spazi di vita sufficientemente ampi, anche in base a eventuali specifiche locali;
  • garantire sempre l’accesso ad acqua pulita e cibo;
  • prevenire il rischio di fuga, eventuali pericoli e disturbo del vicinato;
  • provvedere sempre alla pulizia e all’igienizzazione degli spazi, ad esempio con la raccolta degli escrementi, affinché l’animale possa sempre vivere in condizioni salubri.

È utile anche sapere che, per effetto della Legge 82/2025, non è possibile tenere il cane legato a catena in giardino, salvo motivata eccezione sanitaria, sempre che il fatto non integri un reato in base all’articolo 544-ter, precedentemente citato.

Relativamente alla normativa sulla recinzione per cani, le ordinanze locali e le norme generali sul benessere animale richiedono che vengano messe in atto tutte le azioni necessarie per prevenire fughe o ingressi indesiderati. 

Le altezze minime sono definite sempre a livello locale, generalmente almeno di 1,5-2 metri per razze medie-grandi, affinché l’animale non possa superarle agilmente. Ancora, non sono ammesse costrizioni che limitino i movimenti naturali del cane, fatta eccezione per circostanze specifiche e temporanee, quali le già citate necessità sanitarie motivate per le catene.

Le regole per il cane nel giardino condominiale

Oltre alle principali disposizioni di legge, quando la gestione di un cane avviene in un contesto condominiale, potrebbero esservi limitazioni ulteriori. Sebbene non sia possibile vietare gli animali in condominio, così come confermato dall’articolo 1138 del Codice Civile, vi possono essere disposizioni sull’uso dei giardini, l’igiene e i rumori.

Proprio per effetto dell’articolo 1138 del Codice Civile, sui cani in un giardino privato il regolamento condominiale non può imporre divieti, ma può tuttavia includere norme su:

  • la tipologia di recinzioni da installare, per evitare fughe o intrusioni nelle aree comuni;
  • fasce orarie in cui la quiete del condominio debba essere preservata;
  • le norme igieniche di base, per evitare di arrecare disturbo agli altri condomini.

Per i cani all’interno dei cortili condivisi, come si vedrà nei prossimi paragrafi, il regolamento può prevedere limitazioni ulteriori, ad esempio:

  • le modalità d’accesso alle aree comuni;
  • l’obbligo di raccolta immediata delle deiezioni.

Eventuali nuove norme nel regolamento assembleare possono essere proposte in assemblea, con il raggiungimento delle maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice Civile per le delibere ordinarie, pari a:

  • la maggioranza degli intervenuti;
  • purché rappresentino almeno i 500 millesimi del valore dell’edificio.

Se si rende invece necessaria la modifica del regolamento contrattuale, servirà una votazione all’unanimità.

Quanti cani si possono tenere in un giardino privato

Ma quanti cani si possono tenere in un giardino privato? Non esiste un limite massimo nazionale al numero di esemplari da accudire, purché ne venga garantito il benessere e non si sfrutti indebitamente il giardino come allevamento abusivo, che richiede autorizzazioni specifiche. In linea generale:

  • le leggi regionali e i regolamenti comunali possono fissare dei limiti, ad esempio in base al numero di metri quadri disponibili per ciascun animale;
  • il regolamento condominiale può imporre limitazioni sulla gestione, se motivate da ragioni di igiene o convivenza, senza tuttavia imporre un numero massimo.

Accudire un cane in condominio: ecco cosa sapere

Specificati i principali riferimenti normativi, quali sono i criteri da prendere in considerazione per l’accudimento di un cane in condominio? In linea generale, nei contesti condominiali non bisogna assicurare solamente il benessere del quadrupede, ma vi sono responsabilità precise verso gli altri condomini, così da prevenire conflitti e assicurare una convivenza pacifica.

Cani in cortile
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Quali doveri hanno i proprietari di un cane nei confronti del vicinato

Di norma, i proprietari di un cane in condominio devono rispondere ad alcuni obblighi di base nei confronti del vicinato. In particolare, è normalmente richiesto che:

  • venga mantenuta la pulizia degli spazi comuni, ad esempio con la raccolta delle deiezioni e la rimozione di altra sporcizia che il quadrupede potrebbe causare;
  • venga controllato e gestito l’animale affinché non produca rumori prolungati, ad esempio l’abitudine di abbaiare per tutta la notte. Non è il comportamento in sé ad essere lesivo - è naturale che i cani possano abbaiare - bensì la sua estensione nel tempo;
  • si gestisca l’animale affinché non causi danni agli spazi comuni, ai beni privati altrui o alle stesse persone. In questo caso, il proprietario ne risponde civilmente, con eventuali risarcimenti in base all’articolo 2052 del Codice Civile.

I cani nelle aree comuni dello stabile

Di solito, gli animali domestici possono frequentare gli spazi comuni, quali cortili condominiali, androni e scale. Il regolamento non può vietare completamente il loro accesso, poiché rappresenterebbe una limitazione all’uso delle stesse parti comuni, regolato dall’articolo 1102 del Codice Civile.

Allo stesso tempo, i cani non possono circolare liberamente nelle aree comuni, ma devono essere sempre supervisionati affinché non causino danni a persone e cose. A seconda delle situazioni, dovrà essere presente il proprietario, il quadrupede dovrà essere tenuto al guinzaglio e, compatibilmente con la sua razza e indole, potrebbero essere richieste misure preventive ulteriori, come ad esempio la museruola. Inoltre, l’assemblea può imporre regole aggiuntive, sebbene non possa approvare un divieto totale, come precedentemente spiegato.

La gestione di rumori e sporcizia

In merito alla gestione dei rumori prodotti dagli animali, di solito un cane che abbaia in un giardino privato è tollerato se il comportamento è sporadico. Se, tuttavia, l’abbaiare è frequente, e tale da superare il tollerabile, il proprietario potrà esserne ritenuto responsabile. L’articolo 844 del Codice Civile vieta infatti le immissioni - anche quelle sonore - oltre la normale tollerabilità. Poiché questo concetto dipende dal contesto, dalla frequenza del rumore molesto e dalla sua durata, in sede legale il giudice potrebbe predisporre delle perizie sul campo. 

In casi più gravi, ad esempio in presenza di più esemplari che generano baccano tale da disturbare una pluralità indefinita di persone - ad esempio, tutto il vicinato - può configurarsi il reato di disturbo della quiete pubblica, previsto dall’articolo 659 del Codice Penale.

Naturalmente, vi possono essere delle precise regole condominiali per cani che abbaiano, ad esempio la definizione di specifiche fasce di silenzio o, ancora, sanzioni per rumori molesti continui.

Relativamente all’igiene, il regolamento condominiale può definire specifiche norme sia per gli escrementi del cane nel giardino privato che negli spazi comuni. Anche in questo caso, valgono le disposizioni dell’articolo 844 sulle immissioni oltre alla normale tollerabilità: si pensi al proprietario che non raccoglie le deiezioni nel proprio giardino, causando odori molesti che invadono gli appartamenti altrui.

Un’area cani in condominio: si può richiedere?

Considerando che gli animali domestici siano sempre più frequenti anche nei contesti condominiali, è utile conoscere le modalità per realizzare un’area cani condivisa: una soluzione utile per favorire la convivenza ed evitare contrapposizioni fra vicini.

Cani al guinzaglio in condominio
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La richiesta può essere avanzata da uno o più condomini all’amministratore di condominio, che può quindi inserirla nell’ordine del giorno della successiva assemblea. In genere, se si tratta di un’innovazione regolata dall’articolo 1120 del Codice Civile - ad esempio, la costruzione di un’area cani ex novo - sarà necessario ottenere:

  • la maggioranza degli intervenuti;
  • purché rappresentino almeno 2/3 del valore in millesimi del condominio.

Tuttavia, se l’innovazione è voluttuaria o gravosa, e il suo utilizzo è separabile, in base all’articolo 1121 i condomini contrari possono essere esclusi dai costi di realizzazione e manutenzione. Vi potranno poi rientrare in un secondo momento, previo il pagamento delle relative quote.

Quando invece l’intervento è un semplice miglioramento, come nel caso di aree cani o spazi verdi precedentemente destinati, può bastare la maggioranza degli intervenuti, purché rappresentino almeno i 500 millesimi del valore del condominio.

Come facile intuire, la ripartizione delle spese avviene secondo i criteri dell’articolo 1123 del Codice Civile, ovvero fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, fatta eccezione per eventuali rinunciatari, secondo il già citato articolo 1121 del Codice Civile. Infine, è utile precisare che l’area che si andrà a realizzare non dovrà violare il decoro, la sicurezza e la stabilità dello stabile e, fatto non meno importante, dovranno essere definite regole d’uso - ad esempio gli orari d’accesso, l’eventuale obbligo di guinzaglio - e altre necessità specifiche.

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