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Prima casa, residenza anagrafica e dimora abituale devono coesistere
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Si considera abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Definizione importante, in quanto per la prima casa è previsto l’esonero dal pagamento di Imu e Tasi, eccezion fatta per le dimore di lusso, quelle accatastate A/1, A/8, A/9. Da quest’anno poi si considera abitazione principale, ai fini Tasi, anche quella utilizzata dall’inquilino.  

Nel dettaglio, in base alla disciplina Imu, è abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Questo vuol dire che dimora e residenza anagrafica devono coesistere.

C’è solo un’eccezione: l’unione di fatto ai fini fiscali – quando la fusione catastale di due abitazioni autonomamente accatastate, unitariamente adibite ad abitazione principale, è impedita dalla distinta titolarità delle due case, ad esempio quando una è di proprietà del marito e l’altra della moglie. In questo caso, l’esonero scatta in ogni caso se si procede all’accatastamento unitario ai soli fini fiscali, a condizione però che le due unità immobiliari contigue non abbiano autonomia funzionale e reddituale.

Altrimenti, in caso di due abitazioni abitazioni autonomamente accatastate, unitariamente adibite ad abitazione principale, solo una delle due può essere ritenuta esente da Imu e Tasi, salvo - appunto - che non si proceda alla fusione catastale dei due immobili oppure all’unione di fatto ai fini fiscali.

La legge, poi, attribuisce rilevanza alla convivenza familiare, imponendo la dimora abituale e la residenza del possessore e del “suo nucleo familiare”. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare siano distribuiti in due immobili diversi situati nello stesso Comune, l’esonero spetta solo a una delle due abitazioni.

La norma non disciplina invece il caso del nucleo familiare con residenza in immobili ubicati in Comuni diversi. Secondo l’interpretazione ministeriale (circolare 3/2012 e Faq 20/1/2014) in tal caso i benefici si raddoppiano, quindi l’esonero scatta per entrambi gli immobili, ma – come evidenziato dal Sole 24 Ore – si tratta di una conclusione poco convincente e in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina tale ipotesi.

Sono esenti dall’Imu e dalla Tasi anche le pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

C’è poi l’estensione delle agevolazioni per l’abitazione principale alle fattispecie “assimilate”: le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (dal 2016 anche gli studenti universitari); gli alloggi sociali come definiti dal Dm 22/04/2008, c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione o divorzio; l’immobile posseduto dal personale del comparto sicurezza; l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire.

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