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Acquisto prima casa per i figli: tutto ciò che c'è da sapere
GTRES

Accade spesso che un genitore decida di acquistare una casa al proprio figlio. Attenzione però. In questo caso, infatti, si possono presentare problemi di natura fiscale con l’Agenzia delle Entrate e con gli altri eventuali eredi.

Come sottolineato da La legge per tutti, questi problemi possono emergere anche a distanza di diversi anni. E’ bene dunque che operazioni di questo tipo avvengano nel modo più trasparente possibile.

Nel caso della donazione della casa al figlio, l’atto può essere considerato “definitivo” solo dopo un anno. Nei primi 12 mesi, i creditori del genitore possono pignorare l’immobile nonostante esso sia stato già trasferito ed entrato nel patrimonio del figlio. Per fare ciò, essi dovranno trascrivere il pignoramento nei registri immobiliari entro un anno dall’atto notarile di donazione. Una volta compiuto tale adempimento, il figlio, benché nuovo titolare della casa, può essere espropriato per i debiti del padre.

Per cinque anni ci può essere poi la revocatoria. Dopo il primo anno, infatti, ce ne sono altri quattro in cui la donazione può essere revocata. Il creditore può intraprendere la cosiddetta azione revocatoria di tutte quelle donazioni o atti di vendita che abbiano leso i suoi interessi e che risultino essere stati compiuti in “malafede”, che è presunta tutte le volte in cui il debitore, all’esito della cessione, rimane senza beni tali da garantire ai suoi creditori un efficace pignoramento e una tutela delle proprie ragioni. La donazione è revocabile anche se il creditore non ha ancora agito in causa per il recupero del credito o anche se il debitore ha proposto una formale contestazione contro la richiesta di pagamento.

Ma non finisce qui. Se il debito è di natura fiscale per Iva o Irpef e l’importo supera 50mila euro, e nello stesso tempo risulta che il donante non ha altri beni pignorabili, si verifica anche un illecito penale. In questo caso, scatta il reato di sottrazione fraudolenta alle imposte.

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