Commenti: 0
Termovalvole e contabilizzatori, i chiarimenti del Mise
GTRES

Ancora pochi giorni per mettersi in regola. Come fatto sapere dal Ministero dello Sviluppo economico, il 30 giugno 2017 scade il termine, fissato dal decreto legge 244/2016, per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici.

L’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici è stato introdotto dalla direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/Ue, recepita dal decreto legislativo 102/2014.

Per agevolare l’applicazione della normativa, il Mise ha pubblicato un documento di chiarimento che risponde ai quesiti presentati con maggior frequenza dai tecnici del settore e dai cittadini.

Una delle domande è la seguente:

Un edificio con unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, abbia la necessità di ripartire le spese energetiche con più locatari, è da considerarsi un edificio soggetto all’obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?

La risposta:

Sì. Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l’edificio polifunzionale come un “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata”, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell’energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato.

Un altro quesito:

E’ prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di installazione di sottocontatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore?

La risposta:

Sì, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014. Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459. Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.

Qui tutte le Faq.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità