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Pignoramento canoni di locazione, ecco come funziona
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I canoni di locazione sono uno di quei beni che un creditore può pignorare. In poche parole, su ordine del tribunale, l’inquilino, anziché versare i canoni al proprietario dell’appartamento, li verserà al creditore procedente.

Si tratta del cosiddetto “pignoramento presso terzi”. Ogni volta in cui c’è un rapporto triangolare tra un creditore, un debitore e un debitore del debitore, il primo può rivolgersi a quest’ultimo (detto “terzo”) prima che versi le somme al debitore, perché le consegni direttamente a lui.

Nel caso delle locazioni, il pignoramento presso terzi può avvenire solo se il contratto di affitto è registrato e il creditore ha dato il via all’esecuzione forzata o, per l’appunto, al pignoramento presso terzi. Con questa procedura il creditore può pignorare i canoni di affitto che mensilmente l’inquilino deve pagare al proprietario dell’immobile.

Quando si può procedere al pignoramento dei canoni di locazione

Ecco le condizioni necessarie perché si possa procedere al pignoramento dei canoni di locazione:

  • il contratto di affitto deve essere registrato, ossia deve essere stato dichiarato all’Agenzia delle Entrate;
  • il padrone di casa deve agire in forza di un cosiddetto “titolo esecutivo”, ciò significa che deve essere in possesso di un ordine di pagamento rilasciato dal tribunale oppure di una cambiale o un assegno protestato;
  • il creditore deve aver notificato il cosiddetto “atto di precetto” che è un invito a pagare entro e non oltre 10 giorni (se il titolo esecutivo è costituito da una sentenza o un altro provvedimento del giudice, insieme al precetto va notificato anche questo; se invece è costituito da un assegno o una cambiale, gli estremi vanno riportati nell’atto di precetto);
  • una volta notificato il precetto il creditore deve richiedere, al presidente del tribunale, di poter accedere e consultare l’Anagrafe tributaria per così verificare l’esistenza di canoni di affitto (se il creditore ha notizia diretta e certa dell’esistenza di contratti di affitto firmato dal proprio debitore può comunque agire direttamente, senza prima bisogno di consultare l’Anagrafe tributaria).

Come procedere al pignoramento dei canoni di locazione

Per poter procedere al pignoramento dei canoni di locazione il creditore deve rivolgersi a un avvocato che procederà con il pignoramento presso terzi. I passi da rispettare sono:

  • notifica dell’atto di pignoramento sia al debitore che all’affittuario, la notifica viene curata dall’ufficiale giudiziario del tribunale;
  • l’atto di pignoramento indica una data in cui debitore e affittuario devono presentarsi in udienza davanti al giudice;
  • dal momento della data di notifica del pignoramento sino all’udienza, l’affittuario deve astenersi dal pagare i canoni di locazione sia al creditore procedente, sia al padrone di casa;
  • prima dell’udienza, l’inquilino deve confermare al creditore – con raccomandata o con pec – di essere debitore nei confronti del padrone di casa dei canoni di affitto da versare mensilmente, indicando a quanto ammonta detto canone;
  • effettuata la dichiarazione, il processo di esecuzione continua con la fase destinata all’assegnazione o alla vendita delle somme o dei beni; per cui, alla data dell’udienza in tribunale, il giudice ordina l’inquilino a versare i canoni di affitto, dalla data del pignoramento, al creditore procedente.

Dopo la notifica del pignoramento l’inquilino è chiamato a rendere una dichiarazione circa l’esistenza e la consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore (il locatore). La dichiarazione ha lo scopo di accertare l’entità dei beni o delle somme dovute e l’eventuale presenza di restrizioni e conseguentemente di imporre un vincolo di destinazione delle somme o dei beni in favore del creditore procedente. Il terzo deve inviare tale dichiarazione al creditore; solo in caso di mancata dichiarazione il giudice può convocare il terzo perché questi effettui la propria dichiarazione in udienza. Nel dettaglio, l’affittuario deve inviare al creditore procedente, tramite raccomandata oppure a mezzo pec, entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, una dichiarazione in cui specifica di quali somme è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento.

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