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Prima casa, agevolazioni anche per acquisto pertinenze
GTRES

Le agevolazioni prima casa si possono estendere anche alle pertinenze dell’abitazione, così come individuate al momento della stipula dell’atto di acquisto dell’immobile. A patto però che il contribuente non abbia illegittimamente beneficiato dell’agevolazione per l’acquisto di beni non effettivamente qualificabili come pertinenze. In questo caso, il Fisco notifica al contribuente un avviso di liquidazione delle maggiori imposte dovute e delle sanzioni.

Le pertinenze, come stabilito dall’articolo 817 del Codice civile, sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Secondo la normativa urbanistica, sono le opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono.

Bonus prima casa

Il bonus prima casa è quell’agevolazione che permette di acquistare l’immobile ad uso abitativo pagando imposte ridotte.

In caso di acquisto da un privato o da un’impresa in esenzione Iva: l’imposta di registro è proporzionale nella misura del 2%, l’imposta ipotecaria è fissa a 50 euro, l’imposta catastale è fissa a 50 euro.

In caso di acquisto da un’impresa con vendita soggetta a Iva: L’Iva è ridotta al 4%, l’imposta di registro è fissa a 200 euro, l’imposta ipotecaria è fissa a 200 euro, l’imposta catastale è fissa a 200 euro.

Bonus prima casa acquisto pertinenze

Come detto, le agevolazioni prima casa spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito)
  • C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse)
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte)

L’agevolazione è ammessa limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. E’ però necessario che le pertinenze siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio

Di recente, la sentenza n. 4/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio ha stabilito che se il terreno annesso all’abitazione soddisfa di fatto il requisito della pertinenzialità al fabbricato ad uso abitativo principale, avendone i presupposti oggettivo (collegamento funzionale e contiguità) e soggettivo (volontà concreta da parte del soggetto avente titolo di destinare la pertinenza -terreno- a servizio e ornamento della cosa principale -fabbricato-) deve essere fiscalmente trattato in modo agevolato come il bene principale prima casa. La pertinenza dunque è tale anche se il terreno risulta al catasto con un mappale diverso da quello dell’abitazione e anche se non risulta “graffato” all’edificio principale.

La pertinenza di fatto supera la pertinenza documentale: la volontà del contribuente di destinare il terreno o altro bene in modo durevole all’abitazione prevale sui diversi dati catastali dai quali si desumerebbe l’autonomia rispetto all’edificio principale. Ne discende l’applicazione delle agevolazioni prima casa anche alle pertinenze “non graffate”, purché di fatto a servizio dell’abitazione.

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1 Commenti:

stefano
9 Novembre 2018, 17:00

Salve, ho comprato un garage di pertinenza alla prima casa 5 anni fa ed ho usufruito delle agevolazioni. Ora vorrei acquistarne un altro della stessa categoria catastale vendendo la prima (mi pare che l'agevolazione è valida a patto che per 5 anni non venga venduta) ma non credo di riuscire a vendere prima di acquistare.
Posso acquistare usufruendo nuovamente delle agevolazioni, a patto di vendere entro un TOT di tempo? esiste qualche cosa in merito?
grazie mille

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