Aggredibilità del fondo patrimoniale nel mirino della Ctr Lombardia, sezione Brescia. Con la sentenza 902/25/2018, i giudici si sono espressi con un sì in merito all’iscrizione di ipoteca.
Come evidenziato da un articolo pubblicato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, l’aggredibilità del fondo patrimoniale è un istituto disciplinato dal Codice civile (articoli 167-176) al fine di destinare “beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”. In particolare, poi, l’articolo 170 stabilisce che “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Il caso in questione riguardava un’ipoteca iscritta su un immobile conferito in un fondo patrimoniale. I debiti fiscali, alla base dell’iscrizione medesima, risultavano essere stati contratti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale di una Sas.
Inizialmente, i giudici hanno affrontato il tema della legittimità dell’iscrizione ipotecaria e hanno stabilito che l’iscrizione di ipoteca, non essendo atto della fase di esecuzione, avendo finalità conservative ed essendo pertanto priva di effetto spoliativo, rappresenta un mero strumento cautelare posto a garanzia del credito. “Nulla osta pertanto a che un bene facente parte del fondo patrimoniale sia sottoposto a ipoteca, fermo restando che nella permanenza del fondo patrimoniale non sono possibili il pignoramento o altre azioni esecutive pregiudizievoli”. La posizione è in linea con la Cassazione 8881/2018.
In merito poi alla difendibilità del fondo dall’aggressione di creditori per debiti tributari sorti nell’attività d’impresa, la Ctr ha ritenuto insufficiente il richiamo all’origine del debito tributario, riferito alla società in accomandita semplice, in quanto – in linea con la Cassazione (23876/15) – “il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa non è idoneo a escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto per soddisfare tali bisogni”.
Secondo, infine, quanto posto in evidenza dall’articolo del Sole 24 Ore, al fine di non tradire la ratio normativa e la funzione che il legislatore ha voluto attribuire al fondo, l’assunto andrebbe limitato ai soli casi in cui sussista una inerenza immediata e diretta tra crediti e bisogni della famiglia, evitando di prendere in considerazione qualsiasi legame indiretto e potenziale. In tal senso si è già espressa la Ctp Milano, con la sentenza 437/2010.
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