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Il locatario del leasing non è un condomino
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Il locatario del leasing non può richiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere assembleari. Come stabilito dall’articolo 1137 del Codice civile, tale possibilità spetta solo ai condòmini, assenti, presenti o dissenzienti che siano. Questo principio di diritto è stato espresso dalla Cassazione con l’ordinanza 27162/2018.

Nel dettaglio, con l’ordinanza 27162/2018, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva giudicato inammissibile l’impugnazione di una delibera assembleare su spese condominiali proposta da una società di leasing quale utilizzatrice dell’immobile.

Ma vediamo la vicenda. La società ricorrente, dando atto di non essere proprietaria (se non apparente) di un’unità immobiliare, ha impugnato al Tribunale di Torino la delibera condominiale con la quale veniva posta a carico dell’unità stessa una spesa condominiale di 10.240,19 euro.

Ai giudici di merito e alla Cassazione è stato chiesto di esprimersi in merito alla sussistenza dei casi (oltre a quelli pacifici riferiti alla ripartizione delle spese del riscaldamento) nei quali non solo i condòmini, ma anche gli utilizzatori delle unità immobiliari abbiano titolo per impugnare le delibere assembleari.

I giudici di legittimità hanno richiamato l’articolo 1137 del Codice civile, secondo il quale le decisioni assembleari sono obbligatorie per tutti i condòmini e che quindi solo e soltanto questi ultimi possono rivolgersi al giudice per chiedere l’annullamento o la nullità della delibera. La Cassazione ha poi ricordato che l’amministratore di condominio può riscuotere i contributi e le spese solo ed esclusivamente da ciascun condomino, essendogli preclusa l’azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità.

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