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Locazioni brevi, versamento delle ritenute il 17 dicembre
GTRES

Lunedì 17 dicembre 2018 è il termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle locazioni brevi. Nel dettaglio, i soggetti residenti, che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, che nel mese precedente hanno incassato canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o che sono intervenuti nel pagamento, compresi i soggetti non residenti, devono versare le ritenute operate (nella misura del 21%) sui canoni o corrispettivi pagati nel mese precedente.

La ritenuta è d’acconto a meno che non sia esercitata l’opzione da parte del beneficiario per la cedolare secca, in sede di dichiarazione dei redditi.

Il 17 dicembre 2018 è dunque una data da ricordare per tutti i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Versamento ritenuta locazioni brevi

Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche tramite modello F24, codice tributo 1919 (Ritenuta su canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve).

La ritenuta deve essere versata entro il 16º giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. L’intermediario può effettuare un unico versamento cumulativo relativo all'importo delle ritenute operate in ciascun mese.

Locazioni brevi, cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Il decreto legge n. 50 del 2017 stabilisce che sono obbligati a tramettere i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.

I soggetti interessati, che pagano o riscuotono i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, devono effettuare una ritenuta del 21% sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi ed effettuare i versamenti delle ritenute con il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017. Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

 

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