
Entro il prossimo 20 agosto gli intermediari immobiliari e tutti coloro che gestiscono portali telematici sono chiamati a trasmettere i dati delle locazioni perfezionate per il loro tramite. Ma quali sono le sanzioni in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione? Andiamo a scoprirlo.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Dl 50/2017, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1 del Dlgs 471/1997, ossia da 250 a 2.000 euro. La sanzione si riduce della metà qualora la trasmissione venga effettuata entro 15 giorni dalla scadenza, ossia entro il 4 settembre. Stessa riduzione spetta se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Se la comunicazione inviata risulta errata a causa delle informazioni fornite dal locatore, le sanzioni non sembrerebbero dovute (circolare 24/E/2017, paragrafo 2.2.1).
Secondo quanto riportato nel documento “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Comunicazione Locazioni Brevi”, qualora sia necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una comunicazione già trasmessa e accolta, è necessario predisporre una nuova comunicazione di annullamento o sostituzione.
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