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Tari, le sanzioni per l'omesso pagamento
GTRES

La Tari (tassa sui rifiuti) deve essere pagata da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, in grado di produrre rifiuti urbani e assimilati, a prescindere dal loro utilizzo. Ma cosa accade se non si effettua il versamento? E quali sono le sanzioni per l’omesso pagamento della Tari?

Se il debito rientra fino a 30.000 euro, l’omesso versamento della Tari non costituisce un reato, per importi superiori scatta il reato penale. L’omesso versamento della Tari entro i 30.000 euro costituisce un illecito amministrativo che fa scattare sanzioni tributarie: chi non paga la Tari deve versare, oltre all’imposta, la mora per il ritardo e le sanzioni.

Omesso pagamento della Tari senza accertamento

Quando il Comune si accorge dell’omesso pagamento della Tari non invia un accertamento fiscale al contribuente poiché non è in contestazione l’importo da versare, che viene calcolato in base alla dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Solo quando c’è incertezza sugli importi evasi e quindi il Fisco ritiene che siano dovute somme non dichiarate il contribuente viene prima messo in condizione di fornire chiarimenti e difendersi.

Dal momento che la Tari viene determinata sulla base di un’autocertificazione, viene subito notificata la cartella esattoriale. Il contribuente quindi riceve direttamente la cartella da parte dell’agente della riscossione locale. Da quando riceve la cartella ha 60 giorni di tempo per decidere se pagare, fare opposizione oppure chiedere una dilazione, decorsi i 60 giorni la cartella diventa definitiva e non è più possibile impugnarla.

Notifica cartella esattoriale tassa sui rifiuti

La notifica della cartella esattoriale relativa alla tassa sui rifiuti deve essere fatta entro:

  • 5 anni a partire dal 1° gennaio successivo a quando doveva avvenire il pagamento: in caso contrario, il debito è prescritto. La prescrizione rende il contribuente libero dal pagamento, ma è necessario impugnare la cartella tardiva davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

  • 3 anni da quando il Comune ha iscritto a ruolo non versato dal contribuente; in caso contrario interviene la decadenza e la cartella, se impugnata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, non è più dovuta.

In seguito alla notifica della cartella esattoriale relativa alla tassa sui rifiuti, l’agente della riscossione può procedere al pignoramento o al fermo amministrativo dell’auto. La cartella esattoriale ha un termine di scadenza di un anno, di conseguenza non è possibile procedere a pignoramenti se prima non viene notificata l’intimazione di pagamento, che ha una validità di 180 giorni.

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