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Variazione classamento catastale, la Cassazione ribadisce: "Serve la motivazione specifica"
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La Cassazione torna a pronunciarsi sulla variazione del classamento catastale. E ha affermato che è possibile solo con motivazione specifica.

Con la sentenza n. 3107/19 dello scorso 1° febbraio, la sezione tributaria della Cassazione ha stabilito che l’amministrazione finanziaria non può aumentare la rendita dell’immobile basandosi su criteri generali e astratti, senza indicare quali sono le migliorie che hanno reso la casa di maggior pregio oppure in cosa consistono gli sviluppi del quartiere che avrebbero incrementato il valore del fabbricato.

Una vicenda la cui origine va ripescata indietro nel tempo, in seguito ai riclassamenti di massa operati da diversi comuni, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bari e Lecce.

Con le leggi n. 668/1996 e n. 311/2004 i municipi hanno potuto richiedere al Fisco la revisione del classamento degli immobili di proprietà privata nel caso di:

  • classamento non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari;
  • fabbricati situati in microzone per le quali il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale presenta una discrepanza superiore al 35%;
  • intervenute variazioni edilizie che abbiano mutato la qualità del fabbricato.

Ma la Cassazione ha precisato che, a prescindere dalla fattispecie, è sempre necessaria “adeguata e specifica motivazione”.

Il caso specifico riguarda la casa di un cittadino napoletano che era stata riqualificata, passando dalla categoria A/2 (abitazione civile) alla A/1 (abitazione signorile). Il contribuente aveva eccepito in giudizio che ciò era accaduto a tutte le unità immobiliari del comprensorio, basandosi su elementi generici e indistinti, applicati dall’ufficio a fabbricati diversi tra loro.

La tesi è stata accolta. Per i Supremi giudici, l’amministrazione finanziaria “omette di indicare specificamente tali immobili, il loro classamento e le caratteristiche che li renderebbero concretamente assimilabile a quello accertato”, senza neppure spiegare “in che cosa consistessero i significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane”.

L’atto impositivo è stato quindi annullato e l’Agenzia è stata condannata a pagare le spese processuali.

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